Cassazione Penale, Sentenza n. 9171/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Milano chiedendo, in via principale, la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 69/2005 (con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.), nella parte in cui non prevede tra i motivi di rifiuto obbligatorio la circostanza in cui il mandato di arresto europeo (MAE) sia stato emesso per l'esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia senza l'assistenza di un difensore (né di fiducia né d'ufficio). Il ricorrente sostiene che la sentenza belga del 15/10/2018 sia stata resa in contumacia e senza difensore, violando il diritto di difesa, e che ciò imponga il rifiuto della consegna. In via subordinata chiede che la Corte di cassazione sollevi questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità di talune disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare art. 4 e art. 4-bis) con gli artt. 6 TUE, 48 Carta e con la CEDU, nel caso in cui la sentenza resa in contumacia senza difensore debba essere eseguita nello Stato di cittadinanza della persona richiesta e non esista la possibilità di riaprire il procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: in parte perché la censura principale non era consentita ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p.p. (il punto era già stato deciso dalla stessa Corte nella sentenza rescindente n. 46360 del 12/12/2024), e in parte per carenza di interesse quanto alla censura subordinata (l'interesse del ricorrente era già stato soddisfatto dalla precedente pronuncia della Corte di cassazione e dalla successiva decisione della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna e disposto l'esecuzione della pena in Italia). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (recepimento mandato di arresto europeo)
Richiamata nella sua articolazione, in particolare gli artt. 2, 18 e 18-bis: la Corte ha confermato che l'art. 18 non contiene il rifiuto obbligatorio richiesto dal ricorrente e che l'art. 18-bis, comma 2, può prevedere il rifiuto facoltativo dell'esecuzione della pena in Italia se sussistono le condizioni previste (in linea con quanto già deciso dalla sentenza rescindente).
Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI
Riferita soprattutto agli art. 4 e 4-bis: secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (Anacco) l'art. 4-bis non osta all'esecuzione del MAE per sentenza in contumacia se sussiste il diritto alla riapertura del procedimento nello Stato emittente (art. 4, par.1, lett. d)).
Codice di procedura penale, art. 628, comma 2
Interpretato come norma che impedisce di impugnare la decisione del giudice del rinvio sui punti gia' decisi dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente; ha determinato l'inammissibilità della censura principale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Richiamato quale parametro procedurale in relazione al motivo di cassazione proposto (inosservanza o errata applicazione di norme sostanziali o processuali).
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Base per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda nella misura disposta dalla Corte a carico del ricorrente per inammissibilità con profili di colpa.
D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 2
Richiamato dalla Corte di cassazione rescindente per sostenere che la facoltà di rifiuto prevista dall'art. 18-bis presuppone la definitività della sentenza straniera.
Ordinanza Corte di giustizia UE, Anacco (C-504/24)
Interpretazione secondo cui l'art. 4-bis della decisione quadro va inteso nel senso che non impedisce l'esecuzione del MAE per sentenza resa in contumacia se la persona ha diritto alla riapertura del procedimento nello Stato emittente; tale pronuncia è stata centrale nella discussione sulla compatibilità del MAE con i diritti di difesa.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111 e 11
Articoli invocati dal ricorrente quale base di diritto di difesa e di garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto la censura collegata a tali profili non consentita o priva di interesse rispetto al giudizio di rinvio già deciso.
Massime di principio
- Non è ammissibile in Cassazione riproporre questioni gia' decise nella pronuncia rescindente nel giudizio di rinvio: l'art. 628, comma 2 c.p.p. impedisce di riaprire i punti gia' definiti dalla Corte di cassazione.
- Quando una precedente pronuncia di legittimità ha già accolto un motivo e ha ordinato il rinvio in determinata direzione, e il giudice del rinvio si conforma a quella indicazione, il ricorrente può essere privo di interesse a proporre ulteriori impugnazioni sullo stesso punto (divieto di contraddittorietà e esigenza di stabilità procedurale).
- Sulle esecuzioni di mandati di arresto europeo relativi a sentenze in contumacia senza difensore, la normativa UE (art. 4 e 4-bis della decisione quadro) e la giurisprudenza della Corte di giustizia ammettono l'esecuzione purché sussista il diritto effettivo alla riapertura del processo o ad un rimedio equivalente nello Stato emittente; l'assenza di tale diritto pone questioni complesse di compatibilità con i diritti di difesa.
- Se lo Stato richiesto (es. Stato di cittadinanza dell'interessato) consente l'esecuzione della pena sul proprio territorio conformemente al diritto interno e la normativa UE/interpretazione della CGUE non viene ritenuta ostativa, l'esecuzione può essere disposta anche quando la sentenza è stata resa in contumacia, salvo il caso in cui sia dimostrabile l'irrimediabile lesione del diritto di difesa.
- Evitate impugnazioni manifestamente contraddittorie rispetto a precedenti posizioni assunte dallo stesso ricorrente: la Corte può non solo dichiarare inammissibile il ricorso ma anche irrogare spese e ammende se ravvisa colpa nella condotta processuale.
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