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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10413/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

Un ingegnere iscritto all'albo aveva chiesto al tribunale di accertare che non fosse tenuto all'iscrizione a Inarcassa né al versamento dei contributi per gli anni 2005-2011. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di iscrizione: iscrizione all'albo, esercizio della libera professione con continuità e possesso di partita IVA. In cassazione il professionista ha proposto cinque motivi: ha dedotto violazione dell'art. 7 dello statuto Inarcassa e delle norme sull'ordinamento professionale, sostenendo di non essere assoggettabile alla cassa perché dipendente pubblico full time iscritto ad altra gestione previdenziale e perché titolare di partita IVA per attività non ingegneristica; ha inoltre contestato la qualificazione delle attività considerate come professionali, l'onere della prova posto a carico della cassa e la base imponibile contributiva, assumendo che dovesse limitarsi al solo contributo integrativo. La censura centrale mirava a negare sia l'obbligo di iscrizione sia l'estensione del contributo dovuto alle attività concretamente svolte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che i primi due motivi fossero inammissibili perché rivolti contro norme regolamentari/statutarie di natura negoziale senza denunciare la violazione dei criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c., e perché la questione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale non risultava trattata nei gradi di merito; ha inoltre osservato che, in concreto, il ricorrente non era un dipendente pubblico in servizio ma un pensionato, ed era pacifico il possesso della partita IVA. Quanto ai motivi relativi all'imponibile contributivo e alla prova dell'attività svolta, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una ratio decidendi autonoma e sufficiente: l'accertamento, in fatto, dell'esercizio continuativo di attività riconducibili alla professione di ingegnere, desunto da documentazione specifica (fatture, incarichi, sito internet, attività tecniche svolte), accertamento sottratto al sindacato di legittimità. Ha poi ribadito che la limitazione dell'imponibile ai soli redditi da attività professionali tipiche non ha fondamento normativo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'obbligo di iscrizione

  • art. 2 l. n. 1046/1971

    richiamato dal ricorrente nella critica all'iscrizione d'ufficio a Inarcassa

  • art. 7 Statuto Inarcassa

    disciplinerebbe i requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla cassa: iscrizione all'albo, assenza di altre forme previdenziali obbligatorie e possesso di partita IVA

  • art. 21 l. n. 6/1981

    indicato come norma che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con continuità

  • art. 1 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato per la privatizzazione delle casse professionali e la permanenza dell'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    riconosce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate

  • art. 3 d.lgs. n. 509/1994

    prevede l'approvazione ministeriale dello statuto e del regolamento, senza incidere sulla loro natura negoziale

  • art. 1362 c.c.

    i regolamenti/statuti degli enti previdenziali privatizzati, avendo natura negoziale, sono censurabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali

  • art. 51 r.d. n. 2537/1925

    individua le attività di spettanza dell'ingegnere e rileva ai fini della riconducibilità dell'attività concreta alla professione

  • art. 52 r.d. n. 2537/1925

    come l'art. 51, delimita le competenze professionali dell'ingegnere e dell'architetto

  • art. 53 r.d. n. 2537/1925

    richiamato nel passaggio sulla ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, senza limitare l'imponibile ai soli redditi tipici

  • l. n. 1395/1923

    norma sull'ordinamento professionale richiamata per escludere che l'imponibile contributivo sia limitato alle attività professionali tipiche

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è denunciabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; nella specie ciò non è avvenuto

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prova e sull'azione proposta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice valuti liberamente una prova legale o si creda vincolato da prova liberamente apprezzabile; ipotesi esclusa

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova e sull'onere di allegazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 26360/2023

    richiamata per ribadire la natura negoziale dei regolamenti delle casse privatizzate

  • Cass. n. 27541/2020

    richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti delle casse professionali

  • Cass. n. 4296/2016

    richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti di enti previdenziali privatizzati

  • Cass. n. 16381/2012

    richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti degli enti previdenziali privatizzati

  • Cass. n. 5741/2021

    richiamata per il principio secondo cui l'imponibile contributivo si determina in base alla riconducibilità oggettiva dell'attività concreta alla professione

  • Cass. n. 3914/2019

    richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva e sull'obbligo di iscrizione

  • Cass. n. 14684/2012

    richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva

  • Cass. n. 5827/2013

    richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva

  • Cass. n. 9076/2013

    richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva

  • Cass. n. 1347/2016

    richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva

  • Cass. n. 11493/2018

    richiamata sul principio dell'autonoma sufficienza di una ratio decidendi non colpita dalle censure

  • Cass. Sez. Un. n. 7931/2013

    richiamata sul principio dell'autonoma ratio decidendi

  • Cass. n. 2108/2012

    richiamata sul principio dell'autonoma ratio decidendi

  • Cass. n. 27301/2024

    richiamata per delimitare l'ambito della denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c.

  • Cass. Sez. Un. n. 11892/2016

    richiamata per delimitare l'ambito della denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c.

Massime di principio

  • Per gli enti previdenziali professionali privatizzati, statuto e regolamento hanno natura negoziale; di conseguenza, in cassazione la loro interpretazione va censurata secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., non come violazione di norme regolamentari in senso proprio.
  • L'obbligo di iscrizione a una cassa professionale può dipendere dalla combinazione di requisiti formali e sostanziali previsti dallo statuto e dalla legge; la verifica della loro ricorrenza deve però essere dedotta e coltivata nei gradi di merito, altrimenti la questione è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini dell'iscrizione e della contribuzione alla cassa degli ingegneri e architetti, rileva l'esercizio continuativo di attività oggettivamente riconducibili alla professione, anche se non riservate in via esclusiva dalla legge e anche se svolte in forme evolute o atipiche rispetto alle competenze tradizionali.
  • La base imponibile contributiva non è limitata ai soli redditi derivanti da attività professionali "tipiche" o strettamente riservate, ma comprende i compensi connessi ad attività concrete che, per il loro contenuto tecnico, siano riferibili alla professione.
  • La valutazione in fatto circa lo svolgimento di attività professionali, quando sorretta da documentazione e motivazione congrua, è sottratta al sindacato di legittimità; in cassazione non è consentito ottenere una nuova rivalutazione delle prove.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura efficace di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili, o viceversa; la semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra tale vizio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non basta contestare il risultato dell'accertamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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