Cassazione Civile, Ordinanza n. 10413/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
Un ingegnere iscritto all'albo aveva chiesto al tribunale di accertare che non fosse tenuto all'iscrizione a Inarcassa né al versamento dei contributi per gli anni 2005-2011. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di iscrizione: iscrizione all'albo, esercizio della libera professione con continuità e possesso di partita IVA. In cassazione il professionista ha proposto cinque motivi: ha dedotto violazione dell'art. 7 dello statuto Inarcassa e delle norme sull'ordinamento professionale, sostenendo di non essere assoggettabile alla cassa perché dipendente pubblico full time iscritto ad altra gestione previdenziale e perché titolare di partita IVA per attività non ingegneristica; ha inoltre contestato la qualificazione delle attività considerate come professionali, l'onere della prova posto a carico della cassa e la base imponibile contributiva, assumendo che dovesse limitarsi al solo contributo integrativo. La censura centrale mirava a negare sia l'obbligo di iscrizione sia l'estensione del contributo dovuto alle attività concretamente svolte.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che i primi due motivi fossero inammissibili perché rivolti contro norme regolamentari/statutarie di natura negoziale senza denunciare la violazione dei criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c., e perché la questione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale non risultava trattata nei gradi di merito; ha inoltre osservato che, in concreto, il ricorrente non era un dipendente pubblico in servizio ma un pensionato, ed era pacifico il possesso della partita IVA. Quanto ai motivi relativi all'imponibile contributivo e alla prova dell'attività svolta, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una ratio decidendi autonoma e sufficiente: l'accertamento, in fatto, dell'esercizio continuativo di attività riconducibili alla professione di ingegnere, desunto da documentazione specifica (fatture, incarichi, sito internet, attività tecniche svolte), accertamento sottratto al sindacato di legittimità. Ha poi ribadito che la limitazione dell'imponibile ai soli redditi da attività professionali tipiche non ha fondamento normativo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 38 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'obbligo di iscrizione
art. 2 l. n. 1046/1971
richiamato dal ricorrente nella critica all'iscrizione d'ufficio a Inarcassa
art. 7 Statuto Inarcassa
disciplinerebbe i requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla cassa: iscrizione all'albo, assenza di altre forme previdenziali obbligatorie e possesso di partita IVA
art. 21 l. n. 6/1981
indicato come norma che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con continuità
art. 1 d.lgs. n. 509/1994
richiamato per la privatizzazione delle casse professionali e la permanenza dell'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
riconosce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate
art. 3 d.lgs. n. 509/1994
prevede l'approvazione ministeriale dello statuto e del regolamento, senza incidere sulla loro natura negoziale
art. 1362 c.c.
i regolamenti/statuti degli enti previdenziali privatizzati, avendo natura negoziale, sono censurabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali
art. 51 r.d. n. 2537/1925
individua le attività di spettanza dell'ingegnere e rileva ai fini della riconducibilità dell'attività concreta alla professione
art. 52 r.d. n. 2537/1925
come l'art. 51, delimita le competenze professionali dell'ingegnere e dell'architetto
art. 53 r.d. n. 2537/1925
richiamato nel passaggio sulla ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, senza limitare l'imponibile ai soli redditi tipici
l. n. 1395/1923
norma sull'ordinamento professionale richiamata per escludere che l'imponibile contributivo sia limitato alle attività professionali tipiche
art. 2697 c.c.
la sua violazione è denunciabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; nella specie ciò non è avvenuto
art. 99 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova e sull'azione proposta
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice valuti liberamente una prova legale o si creda vincolato da prova liberamente apprezzabile; ipotesi esclusa
art. 416 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova e sull'onere di allegazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 26360/2023
richiamata per ribadire la natura negoziale dei regolamenti delle casse privatizzate
Cass. n. 27541/2020
richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti delle casse professionali
Cass. n. 4296/2016
richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti di enti previdenziali privatizzati
Cass. n. 16381/2012
richiamata in tema di natura negoziale dei regolamenti degli enti previdenziali privatizzati
Cass. n. 5741/2021
richiamata per il principio secondo cui l'imponibile contributivo si determina in base alla riconducibilità oggettiva dell'attività concreta alla professione
Cass. n. 3914/2019
richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva e sull'obbligo di iscrizione
Cass. n. 14684/2012
richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva
Cass. n. 5827/2013
richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva
Cass. n. 9076/2013
richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva
Cass. n. 1347/2016
richiamata per il principio sulla base imponibile contributiva
Cass. n. 11493/2018
richiamata sul principio dell'autonoma sufficienza di una ratio decidendi non colpita dalle censure
Cass. Sez. Un. n. 7931/2013
richiamata sul principio dell'autonoma ratio decidendi
Cass. n. 2108/2012
richiamata sul principio dell'autonoma ratio decidendi
Cass. n. 27301/2024
richiamata per delimitare l'ambito della denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 11892/2016
richiamata per delimitare l'ambito della denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c.
Massime di principio
- Per gli enti previdenziali professionali privatizzati, statuto e regolamento hanno natura negoziale; di conseguenza, in cassazione la loro interpretazione va censurata secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., non come violazione di norme regolamentari in senso proprio.
- L'obbligo di iscrizione a una cassa professionale può dipendere dalla combinazione di requisiti formali e sostanziali previsti dallo statuto e dalla legge; la verifica della loro ricorrenza deve però essere dedotta e coltivata nei gradi di merito, altrimenti la questione è inammissibile in cassazione.
- Ai fini dell'iscrizione e della contribuzione alla cassa degli ingegneri e architetti, rileva l'esercizio continuativo di attività oggettivamente riconducibili alla professione, anche se non riservate in via esclusiva dalla legge e anche se svolte in forme evolute o atipiche rispetto alle competenze tradizionali.
- La base imponibile contributiva non è limitata ai soli redditi derivanti da attività professionali "tipiche" o strettamente riservate, ma comprende i compensi connessi ad attività concrete che, per il loro contenuto tecnico, siano riferibili alla professione.
- La valutazione in fatto circa lo svolgimento di attività professionali, quando sorretta da documentazione e motivazione congrua, è sottratta al sindacato di legittimità; in cassazione non è consentito ottenere una nuova rivalutazione delle prove.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura efficace di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili, o viceversa; la semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra tale vizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non basta contestare il risultato dell'accertamento probatorio.
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