Cassazione Civile, Ordinanza n. 16649/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in concordato preventivo in continuità aziendale impugnava il decreto della corte d'appello che, accogliendo il reclamo di alcuni creditori/opponenti, aveva negato l'omologazione del concordato. La corte territoriale aveva ritenuto sussistenti atti di frode per l'omessa o inadeguata esposizione di varie circostanze rilevanti ai fini del voto e della valutazione della proposta, nonché l'inadeguatezza dell'attestazione del professionista, anche con riguardo al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa dell'amministrazione straordinaria e alla stabilità di un finanziamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 173 e 180 l. fall. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che gli atti di frode richiederebbero una concreta incidenza sulla decisione di voto dei creditori e che le contestazioni erano già note prima del voto; 2) violazione degli artt. 173 l. fall., 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la corte confuso atti di frode con mere omissioni valutative e non con occultamento di fatti; 3) violazione dell'art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., contestando che il parametro del miglior soddisfacimento dei creditori dovesse essere confrontato anche con l'amministrazione straordinaria; 4) ulteriore violazione del medesimo art. 186-bis, per avere la corte richiesto la prova dell'inesistenza di qualsiasi scenario alternativo migliorativo, anche ipotetico; 5) violazione dell'art. 354 c.p.c. in relazione agli artt. 172, 177 e 180 l. fall., per non avere la corte d'appello rimesso gli atti al tribunale invece di decidere direttamente sul diniego di omologazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di concordato preventivo, gli atti di frode consistono anche in fatti taciuti o esposti in modo non adeguato che abbiano mera potenzialità decettiva verso i creditori, senza necessità di provare un concreto pregiudizio o un intento decettivo in senso stretto. Ha ritenuto inammissibili le censure che sollecitavano una rivalutazione di merito delle omissioni accertate dalla corte d'appello e ha escluso che la questione sull'art. 186-bis potesse giovare alla ricorrente, poiché la ratio decisiva era già il riscontro degli atti di frode. Ha inoltre respinto la doglianza sul difetto di rimessione al tribunale, osservando che il provvedimento della corte d'appello che definisce negativamente il reclamo sull'omologazione decide direttamente sulla sorte della domanda senza necessità di retrocessione del procedimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 173 l. fall.
Gli atti di frode ricorrono anche quando fatti materiali rilevanti siano taciuti o rappresentati in modo incompleto o non adeguato, con potenzialità decettiva per i creditori, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o da un intento decettivo qualificato.
art. 180 l. fall.
Nel giudizio di omologazione e nel reclamo il controllo può investire la sussistenza degli atti di frode e, se questi sono accertati, ciò è sufficiente a sorreggere il diniego di omologazione.
art. 100 c.p.c.
La censura di carenza di interesse non è idonea quando le contestazioni sulle quali si fonda il reclamo risultano comunque rilevanti ai fini della decisione; la relativa valutazione, se intrecciata al merito, non può essere riconsiderata in cassazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità; non è sufficiente dedurre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
La doglianza sulla motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione fattuale, se la decisione impugnata espone una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall.
La censura relativa al miglior soddisfacimento dei creditori resta priva di interesse se il diniego di omologazione è già fondato sugli atti di frode; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il confronto debba essere limitato al solo fallimento o che si debba escludere ogni scenario alternativo migliorativo ipotetico.
art. 354 c.p.c.
Non sussiste un obbligo di rimessione degli atti al tribunale dopo il reclamo avverso il diniego di omologazione: la corte d'appello decide direttamente sulla domanda e il procedimento non regredisce automaticamente.
artt. 172, 177 e 180 l. fall.
Le disposizioni sul procedimento concordatario non impongono, nel caso di esito negativo del reclamo contro il diniego di omologazione, la rimessione della causa al tribunale per rinnovare il contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, integra atti di frode anche l'omessa o incompleta rappresentazione di fatti materiali rilevanti della situazione patrimoniale del debitore, quando tale omissione sia astrattamente idonea a incidere sulla percezione dei creditori, senza che occorra dimostrare un concreto effetto ingannatorio sul singolo voto.
- Il dolo rilevante ai fini dell'art. 173 l. fall. può consistere nella consapevolezza di aver taciuto un fatto rilevante; non è necessario provare una specifica e ulteriore preordinazione fraudolenta all'effetto decettivo.
- Le censure di legittimità che contestano la qualificazione di un fatto come atto di frode sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle omissioni accertate dal giudice di merito.
- Quando il diniego di omologazione è già sorretto dalla autonoma ratio dell'accertamento di atti di frode, ogni ulteriore censura sulle condizioni di fattibilità o sul miglior soddisfacimento dei creditori può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- Nel reclamo contro il diniego di omologazione del concordato, la corte d'appello decide direttamente sulla sorte dell'omologazione e non è tenuta a rimettere gli atti al tribunale, salvo una specifica previsione normativa che non risulta prevista dalle norme richiamate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →