Sentenza del 15/02/2022 n. 483 - Comm. Trib. Prov. Messina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dei ruoli relativi ad imposte sul reddito, IAP e IVA per gli anni 2010-2016; la ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, l'omessa sottoscrizione dei ruoli, la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione e la prescrizione delle pretese. Contestata anche la legittimazione della costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia S.p.a. per carenza/prova della procura speciale conferita al difensore.
La decisione
Il giudice ha ritenuto preliminarmente non acquisita la procura prodotta a sostegno della costituzione di Riscossione Sicilia S.p.a. e ha osservato che non è stata fornita prova della regolare notifica delle cartelle/ruoli oggetto del contendere. Pur richiamando la successiva modifica legislativa (D.L. 146/2021) che disciplina l'impugnabilità del ruolo, il giudice ha escluso la sua applicabilità al ricorso, presentato anteriormente, per non retroattività. Ha inoltre accertato l'interesse della ricorrente a impugnare i ruoli in relazione all'impossibilità di procedere alla compensazione dei crediti ai sensi dell'art.31 D.L. 78/2010. Conseguentemente il ricorso è stato accolto, gli atti impugnati annullati e Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.a. condannate al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della ricorrente.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020
art. 27, convertito in Legge n.176/2020
Consente la decisione sulla base degli atti per l'udienza trattata; utilizzato quale presidio processuale per decidere il merito sulla base dei documenti
Decreto-Legge n.146/2021
convertito in Legge n.215/2021 (modifica art.12 D.P.R. n.602/1973)
Ha introdotto disciplina sull'impugnabilità del ruolo; tuttavia il giudice ha ritenuto la norma non applicabile al caso concreto perché sopravvenuta e non retroattiva rispetto al ricorso presentato
D.P.R. n.602/1973
Norma tradizionale riguardante la notificazione dei ruoli e la possibilità di impugnazione; la sua modifica è quella richiamata dal D.L.146/2021 ma, per i fatti anteriori, resta applicabile la previgente disciplina
Decreto-Legge n.78/2010
Preclude la compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti iscritti in ruoli definitivi; tale preclusione ha legittimato l'interesse concreto della ricorrente ad impugnare i ruoli
Massime di principio
- La mancata prova della regolare notifica della cartella/ruolo è fondamentale: se l'Amministrazione non dimostra la notifica, il ruolo può essere impugnato autonomamente dal contribuente
- Se un soggetto si costituisce in giudizio dichiarando di agire in qualità di organo di una società, generalmente non è obbligato a provare la qualità; invece, se la rappresentanza è basata su una delega o procura specifica, questa deve essere prodotta e, in mancanza, la costituzione può essere dichiarata inammissibile e gli atti documentali allegati inutilizzabili
- Le modifiche normative intervenute dopo la proposizione del ricorso (es. disciplina dell'impugnabilità del ruolo) non si applicano retroattivamente salvo che la norma abbia per sé natura interpretativa o processuale che ne consenta l'applicazione immediata
- Il contribuente ha interesse ad agire anche quando l'esistenza del ruolo impedisce la compensazione di crediti tributari (art.31 D.L.78/2010): ciò costituisce interesse concreto per dedurre l'illegittimità o la nullità dell'atto
- Nelle controversie tributarie il giudice valuta sia la regolarità formale (es. sottoscrizione dei ruoli, notifica delle cartelle) sia la legittimazione processuale delle parti; mancata produzione di documenti essenziali può determinare l'accoglimento del ricorso
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