Cassazione Penale, Sentenza n. 4606/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.1 e 1-bis cod. strada). La difesa ha articolato due motivi: 1) violazione di legge, vizio di motivazione ed errata valutazione del compendio probatorio, sostenendo che i giudici non avrebbero adeguatamente considerato il referto medico che descriveva l'imputato come "lucido, vigile, tranquillo e collaborativo"; 2) assenza della prova dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti (elemento costitutivo del reato), con richiamo anche all'art. 606 lett. d) c.p.p. relativo alla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero valorizzato correttamente più elementi probatori: riscontri ematici/urinari che attestavano la presenza di metaboliti di tetraidrocannabinolo e oppiacei; la sintomatologia osservata dagli operanti (occhi lucidi, frasi sconnesse, euforia); la condotta di guida (collisione con auto regolarmente parcheggiata in condizioni normali); il comportamento ospedaliero (aggressività, allontanamento per poi tornare richiedendo terapia calmante). La Corte ha affermato che lo stato di alterazione può essere desunto anche dalla combinazione di accertamenti biologici e dati sintomatici rilevati al momento del fatto. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 Codice della Strada
La configurabilità della contravvenzione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti richiede prova dell'assunzione e dello stato di alterazione; tale stato di alterazione può essere accertato non soltanto mediante specifiche analisi cliniche al momento, ma anche desunto da accertamenti biologici che dimostrino l'assunzione e dai dati sintomatici e contestuali rilevati al fatto
art. 606 cod. proc. pen.
La difesa aveva invocato vizio motivazionale ai sensi di questa norma; la Corte osserva che i motivi sono manifestamente infondati e che la motivazione di merito ha esaminato e valorizzato gli elementi probatori rilevanti
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al principio che la dichiarazione di inammissibilità non esclude, di per sé, la compressione delle ragioni dell'esonero dalle sanzioni processuali; qui non sussistono ragioni per esonero dalla condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 4, n. 43486/2017; sez. 4 n. 6995/2013; n. 11848/2010; n. 48004/2009
Consolidato principio secondo cui l'accertamento dello stato di alterazione può fondarsi sulla combinazione di accertamenti biologici (anche su urine) e dei dati sintomatici e comportamentali rilevati al momento del fatto
Massime di principio
- La presenza di metaboliti di stupefacenti in esami ematici o delle urine, se collegata a sintomi e comportamenti anomali osservati al momento del fatto, può legittimamente consentire al giudice di desumere lo stato di alterazione richiesto dall'art. 187 C.d.S.
- Un referto che descriva parziali condizioni 'lucido' o 'collaborativo' non esclude automaticamente lo stato di alterazione: il giudice deve valutare il quadro complessivo (esami biologici, sintomatologia, condotta di guida e comportamento successivo, compresi rifiuti o tentativi di eludere accertamenti).
- La doglianza motivazionale risulta inammissibile o manifestamente infondata se i giudici di merito hanno effettivamente considerato e motivato i singoli elementi probatori, anche quando le conclusioni derivano da una prognosi complessiva degli indizi.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte dalla sentenza di merito; argomentazioni meramente apodittiche o ripetitive sono destinate a fallire.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può comunque condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione alla Cassa delle ammende se non emergono valide ragioni di esonero.
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