Sentenza n. 214/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento o rifiuto dell'Amministrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nelle more della decisione, il procedimento amministrativo si è concluso favorevolmente, sicché sia il ricorrente sia l'Amministrazione hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso favorevolmente nelle more del giudizio e che, pertanto, non permaneva l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia. La decisione sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026; al ricorrente è stato assegnato il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza per depositare la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero e l'attestazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza ulteriore specificazione della relativa applicazione.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base per la dichiarazione sostitutiva concernente l'impossibilità di produrre la certificazione consolare e l'indicazione dei redditi prodotti all'estero.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione, il procedimento amministrativo si conclude favorevolmente, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando la parte debba previamente depositare la documentazione richiesta dalla normativa applicabile, inclusa la certificazione consolare o la dichiarazione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →