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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24004/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine dalla condanna, pronunciata in appello e in parte ridotta rispetto al primo grado, di alcuni membri del collegio sindacale di una società fallita al risarcimento del danno derivante da omesso controllo su operazioni gestorie ritenute anomale. In particolare, la società aveva acquistato un immobile che risultava non appartenere al venditore; il corrispettivo era stato di fatto accollato da un socio che aveva sottoscritto e versato un aumento di capitale, mediante compensazione con un credito iscritto in contabilità come 'debiti verso soci per finanziamenti'. Secondo la Corte territoriale, i sindaci avevano omesso di verificare non solo la regolarità formale, ma anche quella sostanziale dell’operazione di versamento del capitale e dell’accollo del debito, così non rilevando che l’operazione era fittizia e che il capitale sottoscritto non era stato effettivamente versato. Nel ricorso per cassazione si sono dedotti: violazione degli artt. 2403, 2407 c.c. e 146 l.fall. per asserita configurazione di una responsabilità oggettiva dei sindaci senza segnali di allarme; violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per mancanza di prova dell’omesso pagamento da parte del socio accollante; violazione degli artt. 40-41 c.p., 2043, 2056, 1223, 1226, 1227 c.c. per difetto di adeguato nesso causale; ulteriore violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio; e violazione degli artt. 91-92 c.p.c. sulle spese. Due ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso con accettazione del Fallimento, con conseguente estinzione parziale del giudizio. Per il ricorso residuo, la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla responsabilità dei sindaci e al nesso causale, osservando che il controllo del collegio sindacale non si esaurisce in una verifica meramente formale, ma deve estendersi alla sostanziale regolarità delle operazioni, specie se incidenti sul patrimonio sociale e sull’integrità della garanzia dei creditori; ha altresì affermato che il danno è causalmente ricollegabile all’omessa vigilanza quando un tempestivo esercizio dei poteri di controllo avrebbe potuto impedire o limitare la perdita. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla prova del pagamento e quello sulle spese. Il ricorso residuo è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto nei rapporti processuali relativi a due ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso, con accettazione del Fallimento. Quanto al ricorso residuo del terzo sindaco, la Corte lo ha rigettato integralmente, confermando la responsabilità per omesso controllo affermata nei gradi di merito e la condanna risarcitoria, seppure già ridotta in appello. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha inoltre dato atto dell’esclusione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i rapporti estinti, mentre per il ricorso rigettato ha applicato la regola della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2403 c.c.

    Il collegio sindacale deve vigilare con ampiezza sull’adeguatezza, razionalità e legalità della gestione sociale, non limitandosi a un controllo meramente formale della documentazione, ma verificando anche la sostanziale regolarità delle operazioni che incidono sul patrimonio sociale.

  • art. 2407 c.c.

    La responsabilità del sindaco può derivare dall’omessa vigilanza e dall’omessa reazione a operazioni di dubbia legittimità o macroscopicamente irregolari; non è necessario individuare uno specifico atto formalmente vietato, essendo sufficiente il mancato assolvimento del dovere di controllo con diligenza professionale.

  • art. 146 l.fall.

    È richiamato quale base dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela nei confronti dei sindaci della società fallita.

  • art. 1176 c.c.

    Il dovere di controllo del sindaco va parametrato alla diligenza professionale, adeguata alla natura dell’incarico.

  • art. 2740 c.c.

    L’integrità del patrimonio sociale opera come garanzia generica delle obbligazioni verso i terzi e quindi deve essere oggetto di vigilanza da parte dei sindaci.

  • art. 2409 c.c.

    Il sindaco che rilevi gravi irregolarità può e deve attivarsi anche segnalando i fatti e consentendo l’iniziativa volta alla nomina dell’amministratore giudiziario.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione per il relativo rapporto processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione ai rapporti processuali estinti per rinuncia accettata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza di merito espone compiutamente il percorso logico-giuridico.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È invocato per lamentare vizio di motivazione; la Corte ritiene però che la motivazione della decisione impugnata superi il minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La curatela è ritenuta avere assolto all’onere di provare il nesso eziologico tra omissione dei sindaci e danno; le doglianze dei ricorrenti non superano l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili o infondate perché mirano a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati per il nesso causale; la Corte ribadisce che il nesso sussiste quando la corretta vigilanza avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla causalità e sul risarcimento del danno quale fondamento della responsabilità aquiliana da omesso controllo.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato ai fini della disciplina del risarcimento del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, nei limiti in cui applicabile.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato in tema di causalità e concorso del fatto del danneggiato, senza che emerga una specifica applicazione favorevole ai ricorrenti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la modesta riduzione della condanna in appello non esclude la soccombenza complessiva del ricorrente.

Massime di principio

  • Il collegio sindacale non adempie ai propri doveri limitandosi a un controllo meramente formale dei documenti: deve verificare anche la sostanziale regolarità delle operazioni societarie, soprattutto quando incidono in modo rilevante sul patrimonio netto e sulla garanzia dei creditori.
  • La responsabilità del sindaco per omesso controllo richiede la prova della sua inerzia, dell’evento dannoso e del nesso causale; tale nesso sussiste quando, secondo un giudizio controfattuale, l’utile esercizio dei poteri di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o ridotto il danno.
  • Non occorre dimostrare che il sindaco abbia ignorato uno specifico atto formalmente illecito: è sufficiente che non abbia rilevato irregolarità macroscopiche o non si sia attivato di fronte a operazioni di dubbia legittimità, anche mediante segnalazione agli organi sociali o iniziative ex art. 2409 c.c.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure sulla prova e sull’accertamento dei fatti in una richiesta di nuovo giudizio di merito; le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando mirano solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l’iter logico-giuridico della decisione; non è tale se la sentenza di merito spiega in modo coerente le ragioni della responsabilità e del nesso causale.
  • La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, estingue il giudizio limitatamente al relativo rapporto processuale e preclude la statuizione sulle spese per quel segmento processuale.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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