Cassazione Penale, Sentenza n. 49502/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 08/09/2022 del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Gela del 26/07/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava: (i) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per presunta carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale (si richiamava la versione difensiva sull'acquisto via Telegram per uso personale, la mancanza di riscontri sulle carte prepagate, l'irrilevanza del bilancino e la mancanza di somme/documentazione); (ii) l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), lamentando formule stereotipate e mancanza di fondamento sull'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul primo profilo ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valutato, in termini prognostici, plurimi elementi indicativi della destinazione allo spaccio: consistente quantitativo di hashish (pezzo da 83,68 g + altri involucri per complessivi 10,79 g e 0,45 g), stupefacente occultato e già frazionato in dosi, bilancino di precisione, materiale per confezionamento, possesso ingiustificato di tre carte prepagate e sistema di videosorveglianza collegato al monitor in uso all'indagato; tali elementi, nella loro complessità, giustificano la gravità indiziaria. Sul secondo profilo ha ritenuto congrua la motivazione circa il pericolo attuale di reiterazione (condotta posta in essere nonostante già sottoposto a misura cautelare, facilità di approvvigionamento, videosorveglianza, profilo personale e condizioni economiche). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria e l'invio della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
commi 1, 1-bis (lett. a), 4 e 5
La Corte ha ritenuto che il consistente quantitativo di droga, sebbene non decisivo di per sé, può concorrere con altri elementi a fondare la destinazione allo spaccio; è stata inoltre esclusa allo stato la diversa ipotesi dell'art. 73, comma 5.
codice di procedura penale, art. 273
comma 1 e comma 1-bis (richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.)
L'art. 273 disciplina il giudizio de libertate e richiede la valutazione della gravità degli indizi; tale valutazione è prognostica e non richiede la precisione e concordanza proprie del giudizio di merito.
codice di procedura penale, art. 274
disciplinante le esigenze cautelari (lett. c e relative modifiche)
Per l'esigenza speciale-preventiva (pericolo di reiterazione) la normativa richiede che il pericolo sia concreto e attuale al momento dell'adozione della misura, non desumibile dalla sola gravità astratta del reato.
codice di procedura penale, art. 275
norme integrative sulle misure cautelari personali
Richiede motivazione adeguata e congrua sull'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 192
commi 2, 3 e 4 (richiamati ai fini interpretativi)
L'art. 192 al giudizio di merito richiede precisione e concordanza degli indizi; tuttavia per il giudizio de libertate l'esame è meno stringente e prevale la gravità indiziaria in termini prognostici.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
modifica dei requisiti per il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.)
La legge ha stabilito che il pericolo di recidiva deve essere attuale oltre che concreto, e non può essere desunto dalla mera gravità del titolo di reato.
Decreto-legge 137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n.176/2020
Consente il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti in specifiche ipotesi, richiamato nel procedimento in esame.
codice di procedura penale, art. 616
disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Fissa la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese quando il ricorso è inammissibile, salvo assenza di colpa non ravvisata nel caso.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in caso di stato di detenzione del ricorrente.
Massime di principio
- La valutazione della "gravità degli indizi" ai fini cautelari è prognostica: non richiede la stessa precisione e concordanza del giudizio di merito, ma deve essere fondata su elementi concreti che, nel loro complesso, rendono probabile la colpevolezza.
- In materia di stupefacenti il possesso di quantitativi superiori al limite tabellare, sebbene non decisive da sole, possono concorrere a fondare l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio se accompagnate da altri elementi (confezionamento in dosi, bilancini, materiali per la vendita, occultamento).
- Per l'applicazione della misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessario dimostrare che il pericolo sia non solo concreto ma anche attuale, valutando le modalità della condotta, la personalità dell'indagato e le sue condizioni di vita.
- Argomentazioni generiche o formule stereotipate sulla necessità della misura non sono sufficienti; però una motivazione complessiva e coerente che valorizzi più elementi fattuali può legittimare la misura cautelare.
- La presenza di strumenti che facilitano l'approvvigionamento o l'organizzazione del reato (es. canali telematici, sistemi di videosorveglianza, contatti o strumenti finanziari ingiustificati) aggravano il quadro indiziario e la valutazione sulla pericolosità.
- In sede di riesame l'organo giudicante non deve limitarsi ad accettare acriticamente le conclusioni del GIP: deve motivare autonomamente la congruità della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ma può giungere a conferme se la motivazione è congrua e non illogica.
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