Cassazione Penale, Sentenza n. 28276/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo diretto del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. 74/2000) per euro 399.499,13. Le doglianze principali sono: 1) errata ricostruzione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. (connessione tra reati) che avrebbe giustificato l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte per reati contro la P.A. anche ai fini dell'accertamento del reato fiscale; 2) incompatibilità endoprocessuale del presidente del collegio del riesame che aveva già giudicato in dibattimento fatti connessi; 3) carenze e apparente superficialità della valutazione del fumus commissi delicti, della quantificazione del profitto confiscabile, dell'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro e mancanza di autonoma valutazione del giudice del riesame rispetto al G.I.P.; 4) insufficiente motivazione sul periculum in mora e sulla necessitaà anticipatoria della misura cautelare reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'incompatibilità endoprocessuale (questione manifestamente infondata per mancanza di identità del fatto storico pregiudicante), ma ha condiviso il vizio concernente la valutazione della connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.: il giudice del riesame non ha fornito un'adeguata verificazione della sussistenza di un unico disegno criminoso che leghi le condotte corruttive e la presunta frode fiscale, sicché non potevano essere automaticamente utilizzate le intercettazioni disposte originariamente per reati diversi. La Cassazione ha quindi censurato la decisione del riesame per carenza di analisi documentale e motivazionale (es. date e destinatari di permessi e vendite, fatture regolari che escludono il cosiddetto "nero"), nonché per la mancanza di valutazione autonoma sugli elementi in ordine al fumus e alla quantificazione del profitto. In conseguenza il provvedimento confermativo del sequestro è stato annullato (accoglimento del ricorso).
Norme richiamate
art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.
La connessione ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni richiede un legame sostanziale fra fatti storicamente diversi; in particolare la connessione per continuazione implica l'esistenza di un disegno criminoso unitario e programmato sin dall'inizio, verificabile attraverso indici concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, finalità).
art. 270 c.p.p.
Regola il divieto di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per reati diversi da quelli per i quali erano state autorizzate, salvo ipotesi tassative; l'utilizzabilità può essere ammessa solo ove sussista una connessione sostanziale ex art. 12 o collegamento probatorio/finalistico nei limiti previsti.
art. 3 d.lgs. 74/2000
Norma che sanziona la dichiarazione fraudolenta (frode fiscale); nel caso ha costituito il reato rispetto al quale è stato disposto il sequestro del presunto profitto.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Imponendo al giudice del riesame di compiere una valutazione autonoma e motivata del provvedimento impugnato, la Corte ha richiamato l'obbligo di non limitarsi alla mera adesione alla richiesta cautelare o al decreto del G.I.P.
art. 309/1990 (richiamato comma 9 c.p.p.)
Riferimenti procedurali relativi al controllo delle misure cautelari: il giudice deve valutare autonomamente la fondatezza delle richieste cautelari.
art. 321, comma 2 c.p.p.
Regola l'obbligo motivazionale in ordine al periculum in mora per misure ablative anticipate; la motivazione deve contenere la concreta previsione che, senza sequestro preventivo, l'ablazione finale non sarebbe raggiungibile.
art. 34, comma 2 c.p.p.
Disciplina l'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento; la Corte ha confermato che l'incompatibilità rileva solo quando vi sia stata una valutazione pregiudicante sul medesimo fatto storico e sulla responsabilità della stessa persona.
art. 81 cod. pen. (riferimento alla continuazione)
Definisce la continuazione come fattispecie in cui più reati sono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; la sua applicazione richiede che i reati successivi fossero programmati sin dall'inizio.
Costituzione, artt. 3, 24 e 111
Principi costituzionali invocati: uguale dignità, diritto di difesa, giusto processo; citati in relazione alla questione di incompatibilità del giudice e alla tutela del giusto processo.
Massime di principio
- L'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per reati diversi si fonda su una connessione sostanziale fra fatti: non basta la mera iscrizione formale in un unico procedimento né un collegamento probatorio generico.
- La connessione per continuazione (art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.) richiede che i reati successivi fossero programmati sin dall'inizio nell'ambito di un unico disegno criminoso; occorre verificare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, finalità, modalità e sistematicità).
- Per la connessione rileva la materialità del fatto storico, non la coincidenza dei soli soggetti: le intercettazioni possono essere estese anche se non tutti i correi partecipano al medesimo disegno, ma solo se il legame sostanziale tra i reati è provato.
- L'incompatibilità endoprocessuale del giudice sussiste quando lo stesso abbia già espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito pregiudicante sullo stesso fatto storico e sul medesimo soggetto; mera cognizione di fatti o decisioni su reati diversi non sono sufficienti.
- Il giudice del riesame deve sempre svolgere una valutazione autonoma e motivata (non limitarsi a riprodurre il G.I.P. o la richiesta dell'accusa): ciò vale soprattutto nel caso di misure reali e nella quantificazione del profitto sequestrabile.
- In ipotesi di sequestro per profitto fiscale, la quantificazione deve poggiare su riscontri documentali specifici e non su presunzioni generiche (es. "prezziario" non verificato); occorre provare il nesso tra somme in nero e disponibilità societaria.
- La motivazione del periculum in mora deve contenere la prognosi concreta sull'impossibilità di conseguire la confisca in assenza di sequestro preventivo; affermazioni generiche possono rendere il provvedimento invalido.
- Se elementi probatori riferiti a reati diversi non dimostrano un vincolo finalistico/causale con il reato oggetto della misura, le captazioni non possono essere utilizzate e il sequestro basato su di esse rischia di essere annullato.
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