Cassazione Civile, Ordinanza n. 25933/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica, impugnava l’avviso di accertamento n. T7E030602307/2020 e l’atto di recupero n. T7ECR0600287, emessi a seguito del PVC del 14 ottobre 2020. Le contestazioni riguardavano l’emissione nel 2015 di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti verso quattro società; l’utilizzo di fatture per complessivi 360.000 euro emesse da una società fornitrice per il progetto “Intelligent Assistant – Avatar”, con recupero dell’IVA per quasi 50.000 euro; l’indebita fruizione, per quasi 200.000 euro, del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, sul presupposto che il progetto fosse inesistente; e l’indeducibilità di costi relativi a immobili, autoveicoli, viaggi, rappresentanza e consulenza. La contribuente sosteneva l’effettività delle prestazioni, l’esistenza e il carattere innovativo del progetto, la deducibilità dei costi e l’inapplicabilità delle sanzioni, producendo anche consulenze tecniche. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino riuniva e rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte confermava la decisione. Con ricorso per cassazione articolato in otto motivi, la società denunciava: (1) motivazione apparente della sentenza sui recuperi relativi al progetto Avatar; (2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, per avere ritenuto non provate le prestazioni della fornitrice; (3) travisamento della prova, in particolare della consulenza tecnica redatta in sede penale; (4) mancata considerazione delle giustificazioni e della documentazione prodotta; (5) motivazione apparente quanto agli asseriti intrecci societari; (6) uso di presunzioni inidonee a dimostrare tali intrecci; (7) omessa pronuncia sui costi ripresi a tassazione, specificamente quelli relativi all’immobile di Montecarlo, alle autovetture, all’immobile di Torino, a viaggi, alberghi, ristoranti e alla consulenza professionale; (8) motivazione apparente sulla conferma delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente l’inammissibilità di gran parte dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, quinto e ottavo, ritenendo apparente la motivazione della sentenza d’appello sui rilievi relativi al progetto Avatar, sugli intrecci societari e sulle sanzioni. Le affermazioni della CGT-2 erano apodittiche: non venivano indicati gli elementi alla base dell’asserito intreccio societario né la sua rilevanza per i rilievi fiscali; sul progetto Avatar, la complessità e la rilevanza economica delle contestazioni non erano affrontate con argomentazioni adeguate, essendosi la sentenza limitata a richiamare l’attività svolta dal professionista con un computer portatile e a negare alle consulenze tecniche valore di prova senza ulteriore spiegazione. Anche la statuizione sulle sanzioni, limitata ad affermarne adeguatezza e proporzionalità, non esaminava le doglianze della contribuente. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito i motivi secondo, terzo e quarto; quello del quinto ha assorbito il sesto. Il settimo motivo è stato rigettato: la CGT-2 aveva comunque pronunciato sulla deducibilità dei costi, affermando che l’Ufficio ne aveva già tenuto conto nell’avviso emesso dopo la dichiarazione integrativa; l’eventuale apparenza o erroneità della motivazione non integra il distinto vizio di omessa pronuncia dedotto. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame delle censure accolte e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sulla sua esistenza in senso costituzionalmente rilevante; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La motivazione viola il minimo costituzionale se manca del tutto, è solo apparente, presenta affermazioni irriducibilmente inconciliabili oppure è perplessa e obiettivamente incomprensibile; il vizio deve risultare dal testo della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello.
Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso logico della decisione; affermazioni meramente assertive che non lo consentono integrano motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione è apparente, e determina la nullità della sentenza, quando le argomentazioni formalmente presenti non permettono di comprendere il ragionamento del giudice e il fondamento della decisione.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame
L’omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione, anche implicita, su una domanda o eccezione; una pronuncia resa con motivazione eventualmente apparente o giuridicamente non condivisibile non integra, per ciò solo, tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame
Il motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è pertinente al vizio di omessa pronuncia quando il giudice abbia completamente omesso di decidere, anche implicitamente, su una domanda o eccezione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non permette di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice né il fondamento della decisione; il vizio sussiste anche se le affermazioni sono apodittiche e assertive e non indicano gli elementi posti a base delle conclusioni.
- Quando la decisione conferma rilievi fiscali fondati su asseriti collegamenti o intrecci tra società, deve indicare gli elementi da cui li desume e spiegare la loro rilevanza rispetto alle contestazioni impositive; la mera affermazione dell’esistenza di tali intrecci non rende intelligibile il percorso decisorio.
- La motivazione sulla prova di operazioni e progetti contestati deve essere adeguata alla complessità e alla rilevanza economica della controversia: il semplice richiamo alle modalità operative di una persona e l’esclusione apodittica del valore probatorio delle consulenze tecniche non espongono, da soli, un percorso logico apprezzabile.
- La statuizione sulle sanzioni deve rendere comprensibile l’esame delle contestazioni e delle istanze formulate dalla parte; la sola affermazione che le sanzioni sono adeguate e proporzionate alla gravità delle violazioni, senza confronto con le doglianze, integra motivazione apparente.
- L’omessa pronuncia richiede la mancanza completa di una decisione, anche implicita, su una domanda o eccezione. Se il giudice ha deciso la questione, l’eventuale apparenza o erroneità della motivazione non trasforma il vizio in omessa pronuncia.
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