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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18391/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 56.889,70, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di forniture di merci effettuate dalla società creditrice a favore della società dei ricorrenti. I debitori opponenti sostenevano che il credito fosse della società e non loro personalmente, contestando la propria legittimazione passiva. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo che, sulla base di una scrittura privata, i due soci avessero assunto personalmente obbligazioni di pagamento e di rientro del debito. In appello i soccombenti hanno dedotto l’erronea interpretazione della scrittura privata ai sensi dell’art. 1362 c.c., sostenendo che l’impegno al piano di rientro fosse riferito alla società e che essi avessero prestato solo una garanzia personale, senza alcuna novazione soggettiva né obbligo solidale. Hanno inoltre lamentato che la Corte d’appello non avesse considerato il comportamento successivo delle parti e la corrispondenza intercorsa dopo la stipula, da cui emergeva, secondo la loro tesi, che le obbligazioni erano state assunte in nome della società e non in proprio. Con il ricorso per cassazione hanno riproposto, in un unico motivo, la violazione dell’art. 1362 c.c., l’erronea ricognizione della fattispecie concreta e un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., criticando l’interpretazione della scrittura privata e la qualificazione della loro posizione come assunzione personale del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non denunciavano realmente una violazione in iure delle regole di ermeneutica contrattuale, ma miravano a contestare in fatto il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura della medesima documentazione. La valutazione della volontà negoziale è stata qualificata come accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione degli elementi già esaminati. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore atto dovuto sul contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto va condotta secondo i criteri legali di ermeneutica; nel caso concreto la censura che si limiti a contestare l’esito interpretativo senza denunciare una vera violazione dei criteri ermeneutici è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare violazione di legge o vizio di motivazione, ma non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del contenuto della scrittura privata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per il procedimento camerale e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione solo nei limiti consentiti, non per una mera diversa lettura delle prove o della scrittura.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia della violazione dell’art. 1362 c.c., miri in realtà a sostituire l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito con una propria ricostruzione della volontà negoziale.
  • Il comportamento successivo delle parti e la corrispondenza intercorsa possono costituire elementi interpretativi rilevanti, ma la loro valorizzazione o il loro peso probatorio rientrano nell’apprezzamento del giudice di merito; il dissenso su tale apprezzamento non integra di per sé un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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