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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22722/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Quattro dipendenti del comparto sanità, addetti a turni su tre fasce con turno notturno di 12 ore, avevano agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista dal CCNL per il personale turnista anche nella giornata non lavorata successiva al turno notturno, qualificata dai lavoratori come riposo compensativo. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che la giornata di "smonto" seguita al turno notturno fosse un riposo compensativo funzionale al recupero psico-fisico, pur senza superamento dell'orario settimanale di 36 ore. L'azienda sanitaria ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina legale e contrattuale sostenendo che, non essendo superate le 36 ore settimanali, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo ma come semplice giorno non lavorato o, al più, come secondo riposo settimanale; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione per asserita contraddizione tra il mancato superamento dell'orario settimanale e il riconoscimento dei riposi compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la nozione di riposo compensativo non presuppone necessariamente il superamento dell'orario settimanale, potendo riferirsi anche al riposo concesso per recuperare il maggior stress psico-fisico derivante da un turno notturno di particolare intensità e gravosità. Ha quindi confermato la qualificazione della giornata successiva allo "smonto" come riposo compensativo e, conseguentemente, il diritto dei lavoratori alla corrispondente indennità prevista dall'art. 44, comma 3, del CCNL. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non conforme all'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. ed inoltre precluso dal regime della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995

    "L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi."

    L'indennità turnistica è collegata alla maggiore gravosità del lavoro a turni e spetta anche nel giorno non lavorato se questo costituisce riposo compensativo funzionale al recupero psico-fisico, non solo quando vi sia superamento dell'orario settimanale.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7 aprile 1999

    "in caso di adozione di un sistema di orario flessibile"; "adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    La previsione contrattuale sul recupero psico-fisico nei turni sulle 24 ore orienta l'interpretazione del riposo successivo al turno notturno come riposo compensativo.

  • art. 22 L. n. 724 del 1994

    È richiamato come disciplina della ripartizione dell'orario settimanale su cinque giorni, ma non è ritenuto decisivo per escludere il riposo compensativo nel caso dei turni notturni.

  • art. 3 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'orario di lavoro, ma la Corte non ne fa un autonomo fondamento decisorio.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei riposi, senza accoglimento della tesi aziendale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la censura non è conforme al testo novellato della norma sul vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera la preclusione della c.d. doppia conforme, ostando alla deduzione del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro turnista del comparto sanità, la giornata non lavorata successiva a un turno notturno di durata particolarmente intensa può integrare un riposo compensativo anche se non vi è superamento dell'orario settimanale contrattuale.
  • L'indennità turnistica prevista dal CCNL non è limitata alle sole assenze dovute al recupero di ore eccedenti la settimana lavorativa, ma spetta anche quando il riposo sia causalmente collegato alla necessità di recupero psico-fisico da un turno prolungato e gravoso.
  • Per distinguere il riposo compensativo dal semplice giorno non lavorato occorre guardare alla funzione concreta del riposo e al nesso con la prestazione resa, non solo alla durata complessiva settimanale dell'orario.
  • La disciplina contrattuale sull'organizzazione dei turni e sul recupero psico-fisico tra i turni è decisiva nell'interpretazione della clausola che esclude l'indennità nei giorni di assenza dal servizio, salvo i riposi compensativi.
  • In cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è scrutinabile solo entro i limiti dell'attuale testo normativo e resta precluso dalla doppia conforme quando ricorrano i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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