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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22473/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sul gioco per gli anni d'imposta 2010-2012, emesso nei suoi confronti in quanto gestore di un CTD affiliato a un bookmaker estero. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sul processo verbale di constatazione, per essere l'avviso stato emesso senza previo PVC; 2) violazione della disciplina dell'imposta unica, sostenendo che il solo soggetto passivo fosse il gestore della scommessa, cioè il bookmaker; 3) violazione della disciplina applicabile alle scommesse, deducendo che l'imposta unica si applicherebbe alle sole scommesse accettate in Italia; 4) erronea applicazione della normativa sopravvenuta, per avere la CTR ritenuto retroattiva la legge n. 220/2010; 5) contrasto dell'imposta unica con la direttiva IVA 2006/112/CE e, in particolare, con l'art. 401, per asserita sovrapposizione all'IVA. Nel corso del giudizio il ricorrente ha poi chiesto l'estinzione del processo, allegando che il coobbligato solidale (bookmaker estero) aveva presentato domanda di definizione agevolata ex legge n. 197/2022 e aveva versato quanto dovuto; la Corte ha rilevato che la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati e ha quindi accolto l'istanza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio proposta dal ricorrente, prendendo atto che il coobbligato solidale aveva perfezionato la definizione agevolata della medesima controversia con pagamento dell'importo dovuto e che il relativo processo era stato a sua volta dichiarato estinto. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata una decisione nel merito sui motivi di ricorso, poiché l'estinzione ha assorbito l'esame delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato previo PVC; non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione

  • art. 24 L. n. 4/1929

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato previo PVC; non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    richiamato nei motivi sulla soggettività passiva dell'imposta unica e sulla decorrenza della disciplina

  • art. 3 D.Lgs. n. 504/1998

    richiamato nei motivi sulla disciplina dell'imposta unica e sul soggetto passivo

  • L. n. 288/1998

    richiamata per sostenere che l'imposta unica colpirebbe solo scommesse accettate in Italia

  • Direttiva 2006/112/CE

    richiamata per dedurre il contrasto della disciplina dell'imposta unica con il sistema IVA

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    evocato come parametro di incompatibilità con l'imposta unica

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    "il processo è dichiarato estinto"

    la presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento degli importi dovuti comporta l'estinzione del processo pendente

  • art. 1, comma 200, L. n. 197/2022

    disciplina il diniego della definizione e la sua impugnabilità

  • art. 1, comma 201, L. n. 197/2022

    prevede che il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e che la revocazione si chiede congiuntamente all'impugnazione del diniego

  • art. 1, comma 202, L. n. 197/2022

    stabilisce che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati

Massime di principio

  • Quando la definizione agevolata di una controversia tributaria è perfezionata da un coobbligato solidale sul medesimo debito, il beneficio si estende anche agli altri coobbligati, con effetti estintivi del giudizio pendente.
  • Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata ex L. n. 197/2022, è sufficiente il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti entro il termine previsto.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata determina la declaratoria di estinzione del giudizio, assorbendo l'esame dei motivi di ricorso e comportando la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.
  • Nei casi di estinzione per definizione agevolata, l'eventuale diniego dell'Amministrazione è soggetto a specifico regime di impugnazione e può rilevare anche come motivo di revocazione del provvedimento estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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