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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la validità della notificazione delle intimazioni di pagamento relative a cartelle divenute definitive per mancata impugnazione. Sosteneva, in particolare, che la notifica effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento fosse inesistente o comunque invalida perché priva di relata e non eseguita da un agente notificatore abilitato. Contestava inoltre la fede privilegiata dell’avviso di ricevimento sottoscritto da D.L.G., deducendo che egli non fosse dipendente della società né stabilmente addetto alla ricezione degli atti, e lamentava l’insufficiente motivazione della CTR sulla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notifica degli atti della riscossione può essere effettuata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ufficiale giudiziario, relata di notifica o ulteriori formalità proprie delle notifiche di atti giudiziari. La notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario. L’avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso quanto all’identità e alla qualità dichiarata dal consegnatario e alla sua presenza presso la sede sociale. La prova che il consegnatario non fosse dipendente della società o fosse presente solo occasionalmente non è sufficiente, da sola, a invalidare la notifica; occorre dimostrare l’abusiva spendita della qualità dichiarata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 11.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La notifica degli atti della riscossione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma consente all’agente della riscossione di notificare direttamente gli atti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ufficiale giudiziario, relata di notifica o applicazione delle formalità previste per gli atti giudiziari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari, ma ritenuto non violato dalla Corte alla luce della disciplina speciale dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Codice civile, art. 2700

    L’avviso di ricevimento fa fede, fino a querela di falso, per i fatti che l’agente postale attesta come direttamente percepiti, compresa l’identità del consegnatario e la qualità da questi dichiarata.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    La disciplina generale della notificazione alle persone giuridiche non impedisce l’applicazione della modalità speciale di notificazione postale prevista per gli atti della riscossione.

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 1 e 14

    Le formalità della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta non sono necessarie quando l’agente della riscossione utilizza la modalità speciale prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Non è richiesta la redazione della relata prevista per le notificazioni eseguite secondo le forme ordinarie quando la notifica avviene direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Per gli atti della riscossione, la raccomandata con avviso di ricevimento può essere inviata direttamente dall’agente della riscossione e non richiede necessariamente una relata di notifica o l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
  • La consegna dell’atto presso la sede della società a una persona che dichiari di essere addetta alla ricezione è normalmente idonea a perfezionare la notifica.
  • Le indicazioni dell’agente postale sull’identità del consegnatario, sulla sua presenza presso la sede e sulla qualità dichiarata sono assistite da fede privilegiata e possono essere contestate, di regola, solo con querela di falso.
  • Per invalidare la notifica non basta dimostrare che il consegnatario non fosse dipendente della società o fosse presente occasionalmente; occorre provare che abbia abusivamente dichiarato la qualità di addetto alla ricezione o che mancassero concretamente i presupposti della consegna.
  • Le irregolarità relative alle modalità di esecuzione della notifica configurano normalmente una nullità, non un’inesistenza, e la nullità può essere sanata quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
  • Quando le cartelle presupposte non sono state tempestivamente impugnate, le contestazioni successive sulle intimazioni di pagamento non possono rimettere in discussione il merito delle cartelle, ma devono riguardare specificamente la validità della notifica o altri vizi propri dell’atto successivo.

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