Cassazione Penale, Ordinanza n. 23896/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23 gennaio 2025, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarotta fraudolenta e rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione per uno di essi e in due anni di reclusione per l'altro. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta, sostenendo in modo generico l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il secondo motivo lamentava un'asserita insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante la parziale assoluzione, deducendo, per un imputato, anche la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre escluso la violazione del divieto di reformatio in peius perché non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall., sicché la pluralità di fatti di bancarotta non incideva sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità dei motivi: il primo non conteneva critiche specifiche alla motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta; il secondo non censurava utilmente la rideterminazione della pena e, comunque, non sussisteva violazione del divieto di reformatio in peius, mancando la contestazione dell'aggravante ex art. 219 l. fall.
Norme richiamate
art. 219 l. fall.
La Corte ha osservato che l'aggravante non era stata contestata; pertanto la pluralità dei fatti di bancarotta non poteva incidere sulla misura della pena ai fini della dedotta reformatio in peius.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sulla sussistenza degli elementi del reato sono inammissibili.
- La contestazione della pena deve confrontarsi con la struttura del titolo di reato e con le aggravanti effettivamente contestate: in assenza di una circostanza aggravante che attribuisca rilevanza alla pluralità dei fatti, la mera riduzione o assoluzione parziale non impone automaticamente una ulteriore diminuzione della pena.
- La violazione del divieto di reformatio in peius non può essere dedotta in astratto, ma va verificata alla luce del perimetro della contestazione e della motivazione sulla quantificazione sanzionatoria; se la corte di merito spiega che la modifica non incide sul trattamento sanzionatorio, la censura è infondata.
- Quando il ricorso si limita a riproporre questioni già affrontate dal giudice di merito senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile per genericità.
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