Sentenza n. 218/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo Prot n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 27/06/22 con cui la Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione ex D.L. 34/2020 art 103 c. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di emersione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: diniego della domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cuneo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cuneo aveva rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di emersione oggetto del diniego impugnato; la sentenza non ne fornisce un'interpretazione nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando venga meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato e può compensare le spese di lite in presenza di giusti motivi.
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