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Sentenza

Sentenza n. 6208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per motivi di salute negli anni 2015 e 2016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare, cessato anticipatamente dal servizio permanente con decorrenza 10 novembre 2016, aveva chiesto la monetizzazione di 5 giorni di licenza ordinaria maturati nel 2015 e di 45 giorni maturati nel 2016, deducendo di non averli potuti fruire per motivi sanitari. L’amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo che l’impossibilità di fruire della licenza fosse riconducibile alla volontà dell’interessato, che aveva richiesto la cessazione anticipata dal servizio. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che il militare avesse avuto periodi utili per fruire delle ferie. In appello sono stati dedotti il vizio motivazionale, la violazione della disciplina dell’Esercito relativa allo stato di salute e al giudizio di idoneità, nonché l’omessa valutazione della documentazione istruttoria. L’appellante ha inoltre chiesto l’ammissione di documenti nuovi ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e la riforma della sentenza, con accertamento del diritto alla monetizzazione e condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 6.298,88, oltre accessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Dalla relazione dell’amministrazione e dalla documentazione già acquisita in primo grado risultava che il militare era stato assente per malattia ininterrottamente dal 24 agosto 2015 fino al 23 settembre 2016 e che, successivamente, era rimasto in riposo domiciliare e sottoposto alle valutazioni della Commissione medica fino all’ultimo giorno di servizio, il 9 novembre 2016. Il mancato godimento delle ferie era quindi dovuto a una causa non imputabile all’interessato. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto all’indennità sostitutiva, che la cessazione dal servizio fosse stata volontaria, poiché il motivo della cessazione non incide sul diritto alla monetizzazione delle ferie non godute quando il lavoratore non abbia potuto fruirne per ragioni indipendenti dalla propria volontà. È stata ritenuta superflua la valutazione dell’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello, essendo sufficiente la documentazione del primo grado. È stato accertato il diritto alla monetizzazione di 5 giorni relativi al 2015 e 45 giorni relativi al 2016 ed è stato condannato il Ministero della difesa al pagamento di euro 6.298,88 entro novanta giorni. Non è stato riconosciuto il cumulo tra interessi e rivalutazione: dalla domanda amministrativa del 22 novembre 2016 alla pubblicazione della sentenza spetta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; sull’importo così determinato maturano poi gli interessi legali fino al saldo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, Cost.

    il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retributive, e non può rinunziarvi

    Il diritto alle ferie annuali retribuite è inderogabile e si applica anche al personale militare.

  • art. 1465 d.lgs. 66/2010

    ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini

    Conferma l’applicabilità ai militari della tutela costituzionale del diritto alle ferie.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti [...] e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi

    Il divieto di monetizzazione deve essere interpretato conformemente alla Costituzione e al diritto dell’Unione, senza precludere l’indennità quando la mancata fruizione dipenda da causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Osta alla perdita del diritto alle ferie e alla mancata corresponsione dell’indennità quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruirne prima della cessazione del rapporto.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Impone la tutela del diritto alle ferie annuali retribuite e all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.

  • art. 104 c.p.a.

    La questione dell’ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello può essere superata quando la decisione sia già possibile sulla base degli atti acquisiti in primo grado.

  • art. 22 l. 724/1994

    Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti derivanti dal rapporto di impiego; spetta la maggiore somma tra i due accessori fino alla pubblicazione della sentenza, seguita dagli interessi legali fino al saldo.

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite, fondato sull’art. 36, comma 3, Cost. e applicabile anche al personale militare, non può essere vanificato dalla cessazione del rapporto quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per una causa a lui non imputabile.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore né sia comunque a lui imputabile; il divieto generale di monetizzazione non opera in tale situazione.
  • La malattia protrattasi fino alla cessazione del rapporto costituisce, in linea generale, una causa non imputabile al lavoratore che impedisce la fruizione delle ferie maturate e giustifica il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.
  • Il carattere volontario della cessazione dal servizio non esclude il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute se il lavoratore dimostra di non aver potuto fruirne per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare il diritto alle ferie.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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