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Ordinanza

Ordinanza n. 1587/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari: A) della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud 19 dicembre 2025, n. 1672, con oggetto “Assegnazione del Tetto di spesa per la branca Laboratorio di analisi per il centro accreditato Plinio Medical Center di Villa Cinzia srl - Codice NSIS AMB587”, comunicata alla ricorrente con nota prot. 0305491/u del 31 dicembre 2025; B) di tutti gli atti, anche impliciti, presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi degli interessi e diritti della società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 18.05.2026, per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari: A) della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 17 marzo 2026, n. 249, con oggetto “Ingresso e contestuale trasferimento del budget del Laboratorio di Analisi denominato «Plinio Medical Center di Villa Cinzia» (cod. NSIS AMB587) afferente al territorio di competenza della ASL NAPOLI 3 SUD nell’Aggregazione denominata «MIMINA Lab» (codice NSIS AGG209)”; B) di tutti gli atti, anche impliciti, presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi degli interessi e diritti della società ricorrente; nonché per l’annullamento degli atti impugnati con ricorso introduttivo, ovvero: della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud 19 dicembre 2025, n. 1672, con oggetto “Assegnazione del Tetto di spesa per la branca Laboratorio di analisi per il centro accreditato Plinio Medical Center di Villa Cinzia srl - Codice NSIS AMB587”, comunicata alla ricorrente con nota prot. 0305491/u del 31 dicembre 2025 e di tutti gli atti, anche impliciti, presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi degli interessi e diritti della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202601599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell’ASL Napoli 3 Sud di assegnazione del tetto di spesa per la branca laboratorio di analisi e delibera dell’ASL Caserta relativa all’ingresso e al trasferimento del budget del laboratorio in un’aggregazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo, la delibera dell’ASL Napoli 3 Sud del 19 dicembre 2025, n. 1672, relativa all’assegnazione del tetto di spesa per la branca laboratorio di analisi a un centro accreditato. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la delibera dell’ASL Caserta del 17 marzo 2026, n. 249, concernente l’ingresso e il contestuale trasferimento del budget del medesimo laboratorio nell’aggregazione denominata «MIMINA Lab», nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel merito, ma dà conto della domanda cautelare, della notifica ad almeno uno dei controinteressati e della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca risultanti dagli atti impugnati o già depositati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sospensiva espressa. Ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Poiché risultava notificato il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ma non a tutti i centri della specifica branca potenzialmente interessati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio: le amministrazioni devono fornire alla parte ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’elenco degli indirizzi PEC dei controinteressati; la parte ricorrente deve notificare individualmente il ricorso, allegando l’ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco, e depositare le prove delle notifiche entro i successivi quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso l’adozione di una misura cautelare tipica.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica del ricorso deve essere effettuata ad almeno uno dei controinteressati; nel caso concreto il Collegio ha comunque ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una sospensione dell’atto impugnato.
  • Se dagli atti impugnati o dalla documentazione processuale risultano ulteriori soggetti potenzialmente controinteressati, la notifica ad almeno uno di essi non esclude che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri.
  • Nell’integrazione del contraddittorio disposta d’ufficio, il giudice può porre a carico dell’amministrazione l’obbligo di fornire tempestivamente gli indirizzi PEC dei controinteressati e fissare al ricorrente termini perentori per la notifica individuale e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

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