Sentenza n. 500/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.10.2025, notificato il 10.11.2025, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato l’irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed ha disposto il ritiro della ricevuta dell’Ente poste relativa alla richiesta dello stesso avente n. -OMISSIS- e del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione, ai sensi dell’art. 13 e ss. del d.lgs n. 286/1998; - nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con ritiro della ricevuta postale e del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore deducendo sostanzialmente eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà. Secondo la prospettazione del ricorrente, l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse titolare di un permesso per lavoro stagionale e avesse chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato, mentre egli avrebbe già posseduto un permesso per lavoro subordinato e avrebbe presentato una domanda di rinnovo. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha chiarito che lo straniero era entrato in Italia per lavoro stagionale nell’ambito del decreto-flussi 2022, per il periodo massimo di nove mesi; che aveva presentato il 24 gennaio 2025, quattro mesi dopo la scadenza del permesso stagionale, una generica domanda di rinnovo; che non erano stati dimostrati i presupposti per la conversione del titolo da stagionale a subordinato; e che, alla data del rimpatrio, egli versava in posizione irregolare non altrimenti sanabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso il dedotto travisamento e la contraddittorietà, rilevando che il provvedimento impugnato dava atto della carenza dei presupposti di fatto e di diritto per la prosecuzione della permanenza in Italia e dell’assenza delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno. La ricostruzione dell’amministrazione, secondo cui il ricorrente era entrato per lavoro stagionale, aveva lasciato scadere il relativo titolo e aveva presentato tardivamente una generica domanda di rinnovo senza dimostrare i presupposti della conversione in lavoro subordinato, è stata ritenuta idonea a fondare il provvedimento. Il giudice ha inoltre dato atto del sopravvenuto decreto di espulsione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13 e ss. d.lgs. 286/1998
Il provvedimento impugnato richiamava la possibilità di procedere all’espulsione dello straniero ai sensi della disciplina legislativa sull’espulsione; il TAR dà atto del successivo decreto di espulsione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La domanda di rinnovo o di rilascio di un permesso di soggiorno non può fondare la prosecuzione della permanenza dello straniero quando sia presentata dopo la scadenza del precedente titolo e non siano dimostrati i presupposti sostanziali richiesti dalla legge per il nuovo titolo.
- Il mancato accertamento dei presupposti per la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato giustifica il diniego o l’irricevibilità della domanda, ove lo straniero non dimostri una diversa situazione giuridica legittimante il soggiorno.
- Non sussiste travisamento dei fatti quando l’amministrazione fonda il provvedimento sulla corretta qualificazione del titolo di soggiorno posseduto, sulla sua scadenza e sull’assenza dei requisiti per il rilascio o la conversione del nuovo titolo, anche se il richiedente qualifica diversamente la propria istanza.
- La presentazione di una domanda di soggiorno non determina, di per sé, la regolarizzazione della posizione dello straniero né impedisce la valutazione della carenza dei presupposti per la permanenza sul territorio nazionale.
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