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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28308/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento sintetico emessi per il 2006 e il 2007, fondati sulla disponibilità, in capo al contribuente, di più autovetture, di un’imbarcazione da diporto detenuta in leasing fino ad aprile 2006, di abitazioni principali e secondarie e di altri elementi patrimoniali, con quantificazione di un reddito presunto molto superiore a quello dichiarato. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta dal contribuente in giudizio per giustificare il tenore di vita e la capacità di spesa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inutilizzabili documenti prodotti in giudizio nonostante il questionario dell’Ufficio contenesse richieste generiche e non specifiche, senza avvertimento della preclusione; 2) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla documentazione patrimoniale e reddituale prodotta per gli anni 2006 e 2007, tra cui somme ereditate, proventi di vendite immobiliari e il ricavato della vendita della farmacia; 3) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; 4) violazione dell’art. 2709 c.c.; 5) omesso esame di una dichiarazione del cantiere navale relativa all’imbarcazione, ritenuta non decisiva. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, difendendo la decisione della CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, e ha ritenuto inammissibile il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame della causa e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che l’inutilizzabilità dei documenti ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera solo per i documenti specificamente richiesti dall’Ufficio nel questionario, non per generiche informazioni, in coerenza con il diritto di difesa e con la capacità contributiva. Ha inoltre ritenuto decisivo il mancato esame della documentazione patrimoniale e finanziaria prodotta, potenzialmente idonea a incidere sulla ricostruzione sintetica del reddito. La dichiarazione del cantiere navale è stata invece giudicata non decisiva, perché non idonea a provare con certezza la cessazione della disponibilità del natante prima del trasferimento del bene.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La mancata risposta al questionario comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio; non opera per richieste generiche di informazioni prive di specifica indicazione documentale e di avvertimento della relativa preclusione.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in relazione all’accertamento sintetico e alla possibilità per il contribuente di fornire prova contraria sulla disponibilità di risorse idonee a giustificare il reddito presunto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 32, a tutela del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come parametro per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 32, in funzione del principio di capacità contributiva.

  • art. 2709 c.c.

    Norma evocata nel terzo-quarto motivo, ma i relativi profili sono stati assorbiti dalla decisione sui primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    Richiamato per definire il requisito della decisività del fatto/documento dedotto ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l’omessa risposta del contribuente a un questionario dell’Amministrazione determina l’inutilizzabilità processuale solo dei documenti specificamente richiesti, non già di qualunque documentazione che il contribuente produca successivamente in giudizio.
  • La disciplina dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, bilanciando l’esigenza di collaborazione istruttoria con il diritto di difesa e con il principio di capacità contributiva.
  • Nel giudizio contro l’accertamento sintetico, il giudice deve verificare in modo puntuale se la richiesta dell’Ufficio fosse specifica quanto ai documenti e se la preclusione all’utilizzo dei documenti fosse stata correttamente attivata; una richiesta generica di informazioni non basta a rendere inutilizzabile la prova contraria.
  • Il mancato esame di documenti o fatti idonei a incidere sulla ricostruzione del reddito sintetico integra vizio decisivo quando la loro valutazione può concretamente modificare l’esito della quantificazione del reddito presunto.
  • Ai fini del vizio di omesso esame, il documento deve essere realmente decisivo; non è sufficiente che sia astrattamente rilevante, ma deve poter determinare, se valutato, una diversa soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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