Sentenza n. 4048/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1588/2025 del 28 luglio 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 1588/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativa al pagamento di 2.500 euro mediante buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza civile n. 1588/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha denunciato la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto che fosse assegnato all'amministrazione un termine per adempiere, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi impeditivi, e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: trattandosi di giudizio avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il Ministero è stato condannato a corrispondere una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione del responsabile della Direzione generale competente quale soggetto nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’esistenza di impedimenti all’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine assegnato e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa può essere disposta una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la penalità è non manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
- La costituzione dell’amministrazione mediante un atto meramente formale, privo di elementi ostativi all’esecuzione del giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’adozione di misure sostitutive e coercitive.
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