Cassazione Civile, Sentenza n. 959/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l'anno 2005; l'Agenzia contestava l'abuso del diritto connesso a operazioni di riorganizzazione infrasocietaria delle società contribuente. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo che le operazioni fossero lecite riorganizzazioni giustificate sul piano economico. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
La decisione
Nel corso del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del dl 119/2018; le parti hanno concordemente chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto sulle spese conformemente alla richiesta delle parti.
Norme richiamate
decreto-legge 119/2018, art. 6
La norma è stata utilizzata dalle società contribuente per accedere a una definizione agevolata delle posizioni tributarie contestate; l'uso di tale definizione ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio in Cassazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 dl 119/2018 estingue il giudizio quando le parti regolarizzano le posizioni; in tal caso la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza decidere nel merito.
- Se la CTR ritiene che le operazioni di riorganizzazione infrasocietaria siano giustificate economicamente e non costituiscano abuso del diritto, i contribuenti possono ottenere l'accoglimento dell'appello; tuttavia tale valutazione non viene più sindacata dalla Cassazione se il giudizio si estingue per definizione.
- La scelta di aderire a una definizione agevolata va valutata rispetto al valore processuale di una possibile pronuncia di merito: la definizione risolve la controversia ma impedisce di ottenere un precedente favorevole in sede di legittimità.
- La dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere comporta in genere l'assenza di un 'vincitore' pieno sul piano del diritto sostanziale, ma pragmaticamente consolida l'effetto pratico della definizione (regolarizzazione degli obblighi tributari).
- Le amministrazioni finanziarie devono considerare il rischio procedurale e i costi dell'appello quando i contribuenti possono estinguere la controversia tramite misure di definizione agevolata; valutare tempestivamente eventuali azioni conciliative può essere conveniente.
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