Cassazione Penale, Sentenza n. 43439/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1) e per reati-fine di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che si trattasse di "droga parlata" senza riscontri materiali, che mancasse un rapporto stabile con il gruppo capeggiato da Francesco Patitucci (i rifornimenti sarebbero stati occasionali e da più fornitori, tra cui Franco Scorza) e che le transazioni con Antonio Illuminato fossero episodiche, non indicative di appartenenza organica al sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare: ha ricostruito la struttura e le regole del sodalizio collegato alla confederazione 'ndranghetista, indicato ripetuti approvvigionamenti del Pugliese tramite l'Illuminato, l'esistenza di utenze "privilegiate" e intercettazioni telefoniche chiarificatrici, la regola inderogabile di rifornirsi da fornitori "approvati" e i riscontri investigativi (recuperi di stupefacente e arresti di sodali). Ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza di esclusività nei rifornimenti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; infine sono stati demandati alla cancelleria gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale la funzione di giudice del riesame: qui usato per giustificare la competenza del Tribunale di Catanzaro a riesaminare l'ordinanza del GIP.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio della gravità indiziaria: la Corte ha verificato che gli elementi indicati dal giudice di merito raggiungessero la "qualificata probabilità di colpevolezza" richiesta per la custodia cautelare.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norme che hanno disciplinato modalità e forme dell'udienza in camera di consiglio in videoconferenza; richiamate per la modalità del trattamento del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti comunicativi a cura della cancelleria dopo la decisione (formalità di notifica/trasmissione).
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Ricordata in relazione al criterio per la valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza per giustificare la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La "droga parlata" (intercettazioni senza immediati recuperi) può concorrere validamente a formare gravità indiziaria se supportata da elementi contestuali (ripetizione di contatti, linguaggio chiaro, regole del gruppo) e da riscontri investigativi anche successivi (recuperi, arresti).
- Non è richiesta l'esclusività dei rifornimenti per ritenere l'appartenenza a un sodalizio: acquisti ripetuti e regolari da canali "approvati" dal gruppo costituiscono indice di inserimento organico.
- La presenza di "utenze privilegiate", comunicazioni ripetute e l'adesione a regole interne (es. obbligo di rifornirsi da fornitori indicati dai vertici) rafforzano la prova del rapporto stabile con l'organizzazione.
- In sede di riesame cautelare la Corte verifica la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito secondo i canoni della logica e del diritto, senza sostituirsi alla valutazione primaria dei fatti ma potendo censurare vuoti argomentativi o illogicità manifeste.
- Difese con censure generiche o basate su letture parziali degli atti rischiano l'inammissibilità; è necessario un contraddittorio motivato che entri nel merito degli elementi probatori indicati dal giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per genericità o manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
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