Cassazione Penale, Sentenza n. 30087/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per l'omesso esame del motivo di appello relativo alla mancata verifica dello "stazionamento" nella zona soggetta al divieto del Questore. Sosteneva che la Corte territoriale si era limitata a ritenere sufficiente il semplice accesso nell'area, mentre il divieto aveva la finalità di impedirgli l'esercizio dell'attività di posteggiatore abusivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la richiesta del Procuratore Generale ritenendo irrilevante la questione dello stazionamento per mancanza di elementi probatori idonei e perché la norma incriminatrice punisce il contravventore per il "divieto di accesso". Inoltre gli operatori avevano riscontrato che il Ferrante risultava fermo vicino a una fermata dell'autobus in compagnia di altre persone. È stata confermata la condanna alle spese processuali e il pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza emessa il 11 luglio 2024.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 14 del 2017
La Corte ha interpretato la norma nel senso che punisce il "divieto di accesso" in sé, non richiedendo la prova di uno stazionamento prolungato. Ha inoltre richiamato il comma 2 nella parte in cui il provvedimento del Questore deve indicare percorsi alternativi utilizzabili per esigenze di mobilità, salute o lavoro.
Massime di principio
- Per le misure di divieto di accesso disposte ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 14/2017, l'elemento essenziale è l'accesso alla zona vietata; non sempre è necessario provare uno stazionamento prolungato.
- La mancanza di specifici elementi probatori sul "permanere" in loco può risultare irrilevante se la condotta consistente nell'essere nel luogo interdetto è già accertata.
- Se il provvedimento prefettizio/questorale indica percorsi alternativi per esigenze legittime (mobilità, salute, lavoro), il ricorrente può far valere tali esigenze, ma l'onere probatorio grava sul difensore.
- In Cassazione i ricorsi che riportano censure manifestamente infondate o prive di elementi nuovi rispetto al giudizio di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- Nelle impugnazioni è cruciale dimostrare il nesso tra la censura prospettata e un concreto vizio di motivazione o di diritto che abbia effettiva rilevanza ai fini della decisione.
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