Cassazione Penale, Sentenza n. 13920/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro (5 novembre 2025) riguardante, tra l'altro, strumenti e archivi informatici in uso all'indagato. La difesa ha censurato esclusivamente vizi di legge e di violazione delle norme processuali (artt. 247, 348, 354, 355 c.p.p.), in particolare il divieto di sequestro esplorativo e la violazione del principio di proporzionalità (artt. 252 e ss. c.p.p.), nonché, con secondo motivo, vizi della motivazione secondo l'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. (vizi motivazionali). In sede di replica la difesa ha ampliato le censure ma non ha prodotto elementi specifici sulla durata eccessiva del sequestro o richieste di restituzione previste dall'art. 262 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva adeguatamente motivato la necessità dell'acquisizione dei dati informatici e il rispetto dei criteri di proporzionalità (anche richiamando massime giurisprudenziali recenti). Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (il ricorso per cassazione in materia di sequestri è ammesso solo per violazione di legge) e ha osservato che le censure motivazionali erano espresse in modo promiscuo e non specifico. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità della doglianza relativa alla presunta eccessiva durata delle operazioni digitali (mancanza di indicazione di istanza di restituzione o dati concreti). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Riferito al decreto di sequestro del Pubblico Ministero: la Corte valuta la legittimità formale e sostanziale del decreto che ha autorizzato il sequestro probatorio dei dispositivi informatici.
art. 247 cod. proc. pen.
Norme generali sulle misure cautelari reali richiamate dalla difesa: la Corte rileva che le censure non sono state sviluppate in modo specifico rispetto alle prescrizioni procedurali.
art. 252 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità degli strumenti ablatori: la Corte conferma che il decreto del PM deve spiegare le ragioni dell'estensione del sequestro e, se riguarda dati digitali, giustificare la perimetrazione o i criteri di selezione.
art. 262 cod. proc. pen.
Previsione dell'istanza di restituzione: la Corte nota che il ricorrente non ha esperito l'istanza per lamentare la durata eccessiva delle operazioni digitali, elemento che avrebbe reso più concreta la contestazione.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti della revisione in Cassazione in materia di sequestri: la Corte precisa che è proponibile ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; non sono ammissibili censure generiche di motivazione se non inquadrate come violazione normativa.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Censura relativa ai vizi della motivazione: la Corte osserva che la lett. e) può essere utilizzata per le doglianze sulla motivazione, ma tali censure devono essere specifiche e non promiscue; in questa fattispecie sono state ritenute indeterminate e quindi non idonee.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alle memorie ex art. 585(4): la Corte segnala che i nuovi argomenti introdotti con la memoria di replica non superano il vizio di inammissibilità perché riverberato dai motivi principali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso, il pagamento alla Cassa delle ammende: applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In materia di sequestro di dispositivi informatici, il decreto del Pubblico Ministero deve motivare le ragioni dell'estensione del sequestro e indicare, se possibile, i criteri di selezione del materiale; tuttavia non è obbligatorio fissare nel dettaglio i tempi esatti delle operazioni di estrazione dei dati nella fase genetica.
- Chi impugna un sequestro probatorio di dati digitali deve formulare censure specifiche e circostanziate (es. indicare la durata ritenuta eccessiva e aver esperito le istanze di restituzione), altrimenti la doglianza risulta generica e inammissibile.
- In Cassazione le critiche alla motivazione sono ammissibili solo nei limiti previsti (violazione di legge o, specificamente, lett. e dell'art. 606); non è consentito proporre un ricorso misto e promiscuo di vizi motivazionali senza rispettare la specificità richiesta.
- La mancata contestazione puntuale della motivazione del giudice di merito (qui il Tribunale per il riesame) e l'assenza di confronto con gli argomenti sviluppati in motivazione rendono il ricorso destinato a essere dichiarato manifestamente infondato.
- Prima di rivolgersi alla Cassazione, il difensore deve aver esperito gli strumenti processuali previsti (es. istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p.) per rendere concreto il danno lamentato relativo alla durata o all'eccesso di sequestro.
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