Cassazione Penale, Sentenza n. 15132/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di riciclaggio (autovettura provento di furto con smontaggio della targa) deducendo: insufficiente prova della partecipazione alle operazioni di smontaggio e assenza dal luogo del reato; inesistenza o travisamento di elementi probatori (riferimento al GPS) introdotti solo in motivazione; errori motivazionali (riferimenti a spese di parte civile e a richieste difensive mai avanzate); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la giovane età, la condotta collaborativa e la limitata sfera criminale; e illegittima quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso reiterava pedissequamente censure già proposte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte di appello; le censure costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in questa sede o sono manifestamente infondate. In particolare: il riferimento al GPS era già presente nella sentenza di primo grado e non è stato adeguatamente documentato dal ricorrente; la presenza dell'imputato sul luogo e la riconducibilità del ciclomotore risultano sostenute da dichiarazioni testimoniali e circostanze probatorie; le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse per la presenza di un precedente specifico nel quinquennio che incide sulla pericolosità; la determinazione della pena è prossima al minimo edittale, perciò non richiede motivazione particolarmente analitica. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla valutazione della colpa processuale.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul delitto di riciclaggio: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie in base alle risultanze probatorie (provenienza del veicolo da furto, smontaggio e tentativo di occultamento della provenienza) anche se il ricorrente contestava la sua partecipazione diretta alle operazioni di smontaggio.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la presenza di un precedente penale specifico nel quinquennio incide sul giudizio di pericolosità e giustifica il diniego delle attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che, trattandosi di una pena determinata in misura prossima al minimo edittale, non fosse necessaria una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che consente di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso privo di fondamento/colpa processuale: applicato per condannare il ricorrente a versare euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso; utilizzata per giustificare l'irrogazione della somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammessi rinnovati e generici attacchi di merito: il ricorso deve confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione impugnata, non limitarsi a riproporre censure già discusse in appello.
- Documenti e prove che si intendono contestare o negare devono essere prodotti o allegati già nei gradi precedenti; obiezioni basate su elementi non documentati risultano generiche e inammissibili.
- La presenza di precedenti specifici nel quinquennio può giustificare il diniego delle attenuanti generiche, incidendo sul giudizio di pericolosità dell'imputato.
- Se la pena è comminata in misura prossima al minimo edittale, la Corte non è tenuta a fornire una motivazione particolarmente analitica sulla commisurazione, secondo consolidata giurisprudenza.
- Se il ricorso è giudicato manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare con prudenza l'opportunità dell'impugnazione e curarne la qualità formale e sostanziale.
- Questioni rilevanti per la difesa (es. richiesta di conversione della pena in sanzione pecuniaria o eccezioni processuali) devono essere effettivamente sollevate e documentate nei gradi di merito per poter essere valutate in sede di legittimità.
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