Sentenza n. 1516/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 259/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 116/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nel momento di proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 500 euro quale contributo per la formazione. In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in ottemperanza. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, considerato virtualmente soccombente, liquidandole in 400 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della liquidazione dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- L'amministrazione che abbia adempiuto solo nel corso del giudizio di ottemperanza può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese processuali, anche se la domanda non richiede più una pronuncia conformativa o sostitutiva.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando emergano potenziali profili di danno erariale.
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