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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04160/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dal Giudice di Pace di Trapani e aveva condannato l'imputato a una pena pecuniaria, decisione quindi inappellabile. L'interessato aveva inizialmente proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, poiché il difensore non era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Viene quindi esclusa la possibilità di salvare l'atto mediante il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, perché tale principio non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile de plano il ricorso per cassazione, rilevando la carenza di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando risulti proposto da soggetto non legittimato; nella specie, per difetto di abilitazione del difensore alle giurisdizioni superiori.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • sent. Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio dell'assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto o proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, trattandosi di vizio attinente alla legittimazione processuale.
  • Il principio di conservazione dell'impugnazione non consente di sanare un mezzo di impugnazione proposto in forme incompatibili con la disciplina legale dei singoli rimedi, specie quando manchi la necessaria abilitazione tecnica del difensore.
  • Quando il giudice di merito ha pronunciato condanna a pena pecuniaria nei casi previsti, l'impugnazione può risultare inappellabile e deve essere valutata nella corretta qualificazione del mezzo esperito.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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