Cassazione Penale, Sentenza n. 43694/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile la domanda di rescissione del giudicato avverso la sentenza penale del Tribunale di Trieste del 3 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2021. La ricorrente lamentava esclusivamente la tardività della domanda di rescissione, sostenendo di aver avuto conoscenza della sentenza il 5 ottobre 2023 tramite la visura ex art. 33 L. n.313/2002 consegnata al difensore, e censurava la celebrazione del processo in sua assenza ritenendo che la regolarità formale della notifica non fosse sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento quando l'elezione del domicilio era presso difensore d'ufficio e che, quindi, si fosse violata la disciplina sul processo in absentia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la ricorrente non ha fornito prova appagante dell'incolpevole impossibilità di conoscere il processo. Il giudice ha considerato decisive le risultanze valorizzate dalla Corte d'appello: dichiarazione/elezione di domicilio in fase di indagini, notifica della citazione a giudizio perfezionata per "compiuta giacenza" presso quel domicilio, assenza di prova che il domicilio fosse già variato al momento della notifica e mancata comunicazione del cambiamento di domicilio (obbligo ex art. 162 c.1 c.p.p.). Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che sussistesse almeno colpa/negligenza della ricorrente o una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, escludendo dunque l'incolpevole ignoranza e negando la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La disposizione richiede che l'interessato provi che la declaratoria di assenza sia avvenuta in mancanza dei presupposti dell'art. 420 bis e che non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; la Corte l'ha applicata per valutare la richiesta di rescissione e ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova richiesta.
art. 420 bis cod. proc. pen.
"salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"
La Corte ha richiamato il testo per stabilire i presupposti che consentono di procedere in assenza; ha inoltre richiamato giurisprudenza che interpreta tali ipotesi come indicatori 'effettivi' di conoscenza o di volontaria sottrazione, non come mere presunzioni insuperabili.
art. 161 cod. proc. pen.
Riferito rispetto alla notificazione per "compiuta giacenza" al domicilio dichiarato: la Corte ha ritenuto che la ritualità della notifica e la compiuta giacenza costituiscono indizio della permanenza di un collegamento effettivo tra destinatario e domicilio, salvo prova contraria non fornita dalla ricorrente.
art. 162 comma 1 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo del soggetto di comunicare la variazione del domicilio; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione, pur se non provata come avvenuta, costituisca elemento di negligenza che legittima la procedura in absentia.
art. 33 L. n. 313/2002
La visura amministrativa esibita dal difensore nella data indicata è stata considerata come prova di quando è stata effettuata la verifica amministrativa, ma non è bastata a dimostrare l'incolpevole ignoranza della pendenza del processo; la Corte ha ritenuto prevalenti gli altri indici di collegamento personale col domicilio notificato.
Decr. Leg. n.150/2022 (riforma Cartabia)
La Corte ha esaminato la normativa di recente introduzione (art. 629-bis modificato) e ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della sentenza; ha spiegato che la ricorrente si sarebbe avvalsa della normativa più recente ma non ha dimostrato i presupposti richiesti.
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato per processi celebrati in assenza occorre provare l'incolpevole ignoranza della pendenza del procedimento; la prova richiesta è stringente e deve mostrare l'impossibilità non imputabile all'imputato di conoscere il processo.
- La notificazione perfezionata per "compiuta giacenza" presso il domicilio dichiarato costituisce forte indizio dell'esistenza di un collegamento effettivo tra l'imputato e quel domicilio e può giustificare la celebrazione del processo in sua assenza, salvo prova contraria convincente.
- Dichiarare o eleggere domicilio in fase di indagini e non comunicare la successiva variazione può essere valutato come negligenza o volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; chi si trovi in questa situazione deve documentare in modo adeguato e tempestivo il mutamento di domicilio o l'impossibilità di ricevere le notifiche.
- La regolarità formale della notifica al domicilio eletto o dichiarato non è l'unico elemento: il giudice valuta complessivamente elementi fattuali (elezione del domicilio, stabilità della residenza, compiuta giacenza, mancata comunicazione di variazione) per accertare se l'imputato fosse effettivamente a conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto.
- Se si scopre una sentenza irrevocabile, è importante agire prontamente con la documentazione che attesti quando si è avuto effettivo contezza (es. visure, comunicazioni ufficiali al difensore); tuttavia la prova della tempestività da sola non supera l'onere di dimostrare l'assenza di colpa nella mancata conoscenza del procedimento.
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