Sentenza del 06/04/2016 n. 6666 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e deducendo quindi l'illegittimità della cartella. In Cassazione ha articolato tre motivi: asserita irregolarità della notificazione per insufficiente prova del contenuto della busta; mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla produzione dell'avviso di accertamento, sul numero della raccomandata e sulla tempestività della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili. Il primo motivo mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oltre a essere privo del quesito di diritto. Il secondo era carente di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto o indicato in modo adeguato gli atti necessari a dimostrare la mancata integrazione del contraddittorio, ed era anch'esso privo del quesito di diritto. Il terzo motivo era privo del necessario momento di sintesi. La sentenza della CTR, che aveva ritenuto valida e tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2004, è rimasta quindi ferma. Non sono state liquidate spese in Cassazione perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982, art. 8
La norma disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta. Nel caso concreto, la censura sulla regolarità della notifica è stata ritenuta inammissibile perché utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, artt. 101, 163, 164 e 342
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio e ai requisiti degli atti processuali e dell'appello. La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancanza del quesito di diritto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i vizi denunciabili con ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità del procedimento o della sentenza e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti formali e sostanziali richiesti per il giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 378
Riguarda il deposito della memoria nel giudizio di cassazione; il contribuente ne ha depositata una, senza che ciò sanasse l'inammissibilità dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 132
È stato richiamato riguardo all'obbligo di motivazione della sentenza. La relativa censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza del momento di sintesi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Disciplina i termini per l'accertamento IVA. La CTR aveva ritenuto che l'avviso fosse stato notificato entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2004; la Cassazione non ha esaminato nel merito la contestazione perché il motivo era inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito mediante una censura formalmente qualificata come violazione di legge.
- Chi denuncia la nullità del procedimento o la mancata integrazione del contraddittorio deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti indispensabili a dimostrare concretamente il vizio.
- Le censure in Cassazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusi quesito di diritto e momento di sintesi quando richiesti; la loro mancanza può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- La contestazione della notifica di un atto tributario deve essere sostenuta da elementi specifici e deve confrontarsi con la documentazione valutata dal giudice di merito; una contestazione generica sulla produzione della busta o dell'avviso non è sufficiente.
- Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, resta normalmente efficace la decisione del giudice tributario d'appello, anche quando la Corte non accerta direttamente la correttezza sostanziale della pretesa fiscale.
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