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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9152/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma in sede di rinvio su tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 599-bis, commi 3-bis e 3-ter c.p.p., per avere la Corte congiuntamente deciso sul "concordato" e sul merito dell'appello, ledendo il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione nella mancata riconoscimento della continuazione con reati giudicati con sentenza del G.U.P. di Velletri (usura), ritenendo che la Corte abbia escluso la continuazione con argomentazione puramente temporale; 3) vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 3 c.p. (aver approfittato dello stato di bisogno della persona offesa) e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sulla prima doglianza ha ritenuto manifestamente infondato il presunto vizio: dall'udienza risultava che l'imputato aveva chiesto il concordato e, in subordine, l'accoglimento dell'appello, implicando la rinuncia alla separazione della fase sul concordato; perciò non si è configurata nullità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova pretesa di riconoscimento della continuazione nel giudizio di rinvio, poiché l'oggetto del rinvio era limitato agli aspetti caducati dalla sentenza di annullamento e non consentiva nuove domande non già proposte. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello in ordine all'aggravante ex art. 644, comma 5, n.3 c.p. (per Selamaj Gazmed la perdita del lavoro era elemento idoneo a configurare lo stato di bisogno) e ha confermato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche per la professionalità e gravità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la domanda di condanna alle spese avanzata dalla parte civile non è stata accolta per i motivi esposti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel caso in cui l'imputato chieda un concordato e, in subordine, il provvedimento nel merito, la pronuncia immediata sul rigetto del concordato e sul merito non è nulla: l'appellante che concluda anche nel merito implicitamente rinuncia alla separazione della fase e alla possibilità di formulare un nuovo accordo.

  • art. 644 c.p. (comma 5, n.3)

    L'aggravante per avere commesso il reato approfittando dello stato di bisogno della persona offesa può essere ritenuta sulla base di fatti non contestati (es. perdita del lavoro) e, in mancanza di idonea censura sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non necessita di ulteriori riscontri oggettivi.

  • art. 81 c.p.

    La disciplina sulla continuazione (richiamata dalla Corte) non può essere invocata ex novo nel giudizio di rinvio quando la questione non era oggetto della pronuncia annullata; il giudice del rinvio è vincolato all'oggetto del rinvio e non può essere chiamato a decidere nuove domande di continuazione non previamente decise.

  • artt. 624 comma 1 e 627 c.p.p.

    In sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio, l'ambito del giudizio è limitato alla parte della decisione caducata; non sono ammesse integrazioni con nuovi motivi o nuove domande estranee all'oggetto del rinvio.

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede un concordato e, in subordine, la decisione nel merito, la Corte può rigettare il concordato e decidere immediatamente sul merito senza che ciò configuri nullità: la conclusione subordinata equivale a rinuncia alla separazione delle fasi.
  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione l'oggetto del giudizio è limitato alla parte caducata: non è possibile introdurre in tale sede nuove richieste di riconoscimento della continuazione non già oggetto del precedente gravame.
  • L'aggravante per aver approfittato dello stato di bisogno può essere fondata su circostanze concrete come la perdita del lavoro della vittima; le dichiarazioni della persona offesa, se non efficacemente censurate, possono costituire valido fondamento probatorio.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche non è automatica: condotte di elevata professionalità criminosa e particolare gravità ostano al riconoscimento della prevalenza e giustificano il mantenimento dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
  • Questioni relative al riconoscimento della continuazione, non ammesse nel giudizio di rinvio, possono comunque essere dedotte dinanzi al giudice dell'esecuzione o in sedi appropriate, nel rispetto dei limiti del giudicato e dell'oggetto del rinvio.

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