Cassazione Penale, Ordinanza n. 12587/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2024. La Corte rileva che l'impugnazione è inammissibile perché presentata senza la necessaria assistenza di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Il provvedimento aggiunge che il ricorso appare anche manifestamente infondato. Non emergono dal testo i fatti di merito né il reato contestato nel giudizio a quo, essendo l'ordinanza limitata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo assente la necessaria assistenza difensiva e richiamando, oltre alla manifesta infondatezza dell'impugnazione, il principio per cui alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato, quando la legge richiede la necessaria assistenza di un difensore, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il controllo della Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità dell'impugnazione, senza affrontare il merito della sentenza impugnata, l'esito non incide sulla conferma o meno della responsabilità penale già pronunciata nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12492/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12493/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12501/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12502/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12506/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12537/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →