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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12587/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2024. La Corte rileva che l'impugnazione è inammissibile perché presentata senza la necessaria assistenza di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Il provvedimento aggiunge che il ricorso appare anche manifestamente infondato. Non emergono dal testo i fatti di merito né il reato contestato nel giudizio a quo, essendo l'ordinanza limitata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo assente la necessaria assistenza difensiva e richiamando, oltre alla manifesta infondatezza dell'impugnazione, il principio per cui alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato, quando la legge richiede la necessaria assistenza di un difensore, è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando il controllo della Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità dell'impugnazione, senza affrontare il merito della sentenza impugnata, l'esito non incide sulla conferma o meno della responsabilità penale già pronunciata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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