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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25057/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, da parte della corte d'appello, del reclamo proposto dalla società debitrice avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., motivata dalla mancata allegazione dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, nonché avverso la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento. La società ricorrente censura: 1) la violazione degli artt. 739, comma 2, c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che l'omessa comunicazione del decreto di inammissibilità avrebbe impedito di impugnare consapevolmente la decisione e avrebbe compresso il diritto di difesa; 2) la nullità della sentenza di fallimento per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza non avrebbe potuto richiamare per relationem un decreto non conosciuto; 3) la violazione dell'art. 161, comma 7, l.fall., perché la creditrice istante, anch'essa in concordato preventivo, avrebbe dovuto essere previamente autorizzata dal giudice delegato per proporre il ricorso per fallimento, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'omessa comunicazione del decreto, avendo comunque articolato specifici motivi di reclamo idonei a dimostrare la conoscenza delle ragioni di inammissibilità; inoltre, la mancata comunicazione di un atto successiva alla sua adozione non ne determina la nullità e, nel caso concreto, la sentenza di fallimento non era motivata per relationem al decreto, ma si limitava a darne atto. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui la domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di concordato preventivo non necessita, ai fini dell'ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l.fall., poiché l'eventuale mancanza di autorizzazione incide solo sul piano sostanziale e non su quello processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    mancata allegazione dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

    La domanda di concordato preventivo con riserva può essere dichiarata inammissibile se non è accompagnata dalla documentazione prescritta, in particolare dall'elenco dei creditori con i rispettivi crediti.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    atto di straordinaria amministrazione

    La mancanza di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione produce effetti sul piano sostanziale, ma non incide sull'ammissibilità processuale del ricorso per fallimento proposto dal debitore in concordato.

  • art. 6 l.fall.

    Il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da un creditore nei confronti del proprio debitore è qualificato come domanda giudiziale non soggetta, nel caso esaminato, a preventiva autorizzazione del giudice delegato ex art. 161, comma 7, l.fall.

  • art. 739, comma 2, c.p.c.

    La doglianza processuale è ammissibile solo se si allega e si dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla violazione denunciata.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non risulta leso quando la parte abbia comunque potuto articolare motivi di reclamo specifici e dimostri di aver conosciuto la ragione della decisione impugnata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è censurabile solo se realmente mancante o apparente; nel caso concreto non vi era motivazione per relationem ad un atto sconosciuto alla parte.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento dia comunque conto, in modo sufficiente, della decisione adottata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Costituisce il parametro per il contributo unificato cui può aggiungersi l'ulteriore importo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la denuncia di un vizio processuale è inammissibile se il ricorrente si limita a lamentare l'irregolarità formale senza indicare in che modo essa abbia concretamente leso il diritto di difesa o inciso sulla decisione di merito.
  • L'omessa comunicazione di un provvedimento successiva alla sua adozione non determina, di per sé, la nullità dell'atto, potendo rilevare al più sul decorso dei termini di impugnazione, se e nei limiti in cui la parte dimostri un effettivo pregiudizio difensivo.
  • La sentenza non è nulla per difetto di motivazione quando non vi sia un vero rinvio per relationem ad un atto non conosciuto, ma soltanto il richiamo del fatto processuale già intervenuto.
  • L'assenza dell'autorizzazione richiesta per il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo incide sul piano sostanziale, ma non comporta l'inammissibilità processuale della domanda giudiziale proposta.
  • La legittimazione a far valere eventuali vizi collegati alla mancanza di autorizzazione per atti dell'imprenditore in concordato spetta, in via principale, ai soggetti incisi sul piano sostanziale, non alla controparte processuale quando il vizio non si riflette sull'ammissibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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