Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'omessa pronuncia sulla richiesta, formulata con conclusioni scritte depositate il 10/10/2022, di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già definiti con la sentenza n. 3497/2018. La doglianza è stata proposta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione della continuazione, presentata per la prima volta con le conclusioni depositate il 10/10/2022 in vista dell'udienza pubblica del 11/10/2022, costituisse un motivo nuovo e fosse pertanto tardiva rispetto al termine di 15 giorni previsto per l'apporto di nuovi motivi prima dell'udienza. Inoltre la Corte ha evidenziato che la sentenza relativa a uno dei reati già giudicati era divenuta irrevocabile il 26/02/2020, cioè ben prima della presentazione dell'appello, sicché la questione della continuazione poteva essere, se ricorrente, proposta in sede di esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) e non in appello quale nuovo motivo. Per tali ragioni il ricorso e' stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (co. finale)
Si tratta della disciplina della continuazione: la Corte ha ritenuto che la richiesta non possa essere proposta tardivamente in appello se il reato già giudicato era già divenuto irrevocabile prima della proposizione dell'appello, essendo in ogni caso possibile la valutazione in sede di esecuzione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sostanziale relativa al concorso di persone nel reato; citato quale parte delle imputazioni a carico del ricorrente.
art. 640, comma 1, cod. pen.
Norma sostanziale (truffa) relativa a uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato; impiegata nella descrizione delle fattispecie contestate.
art. 497-bis, comma 2, cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale esisteva una sentenza definitiva anteriore; la sua definitivezza ha reso inammissibile la richiesta tardiva di riconoscimento della continuazione in appello.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che il ricorrente ha indicato quale titolo di impugnazione in Cassazione per omessa pronuncia; la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni di tempestività e diritto processuale.
art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020
Citata per chiarire che il giudizio di appello non è stato celebrato nella forma cartolare prevista da tale disposizione, ma in udienza pubblica, con conseguenze in tema di termini per l'introduzione di nuovi motivi.
art. 602 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'udienza pubblica in appello; rilevata per affermare la forma del giudizio di appello e le relative conseguenze sul regime dei termini per nuovi motivi.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come il rimedio corretto per chiedere l'applicazione della continuazione quando la sentenza relativa ai reati già giudicati è divenuta definitiva prima della proposizione dell'appello: l'istituto può essere valutato in sede di esecuzione.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati va proposta con i motivi di appello originari; se proposta per la prima volta oltre i termini previsti per nuovi motivi (es. 15 giorni prima dell'udienza in pubblico) è inammissibile.
- Se la sentenza relativa a reati già giudicati è divenuta irrevocabile prima della proposizione dell'appello, la possibilità di far valere la continuazione in appello è limitata: la strada competente per far valutare il vincolo può essere l'esecuzione (art. 671 c.p.p.).
- La mancata pronuncia sulla continuazione non è automaticamente violazione di legge in cassazione quando la questione non è stata proposta nei modi e nei tempi dell'appello e non incide sulla legalita' della pena; il riconoscimento del vincolo puo' essere valutato anche come mera facolta' giudiziale.
- La forma del giudizio di appello (udienza pubblica vs. forma cartolare) incide sui termini e sulle modalita' con cui possono essere introdotti motivi nuovi o richieste non presenti nell'atto di appello.
- In casi analoghi, se si intende far valere la continuazione con sentenze divenute definitive, conviene valutare tempestivamente l'azione in sede esecutiva o assicurarsi che la questione sia sollevata nei termini e con gli atti processuali previsti per l'appello.
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