Sentenza n. 1608/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della documentazione caratteristica n. 26 redatta per “Compimento del periodo massimo di un anno non documentato” dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e recante la qualifica di “nella media”. - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documentazione caratteristica relativa al periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023, recante la qualifica finale di "nella media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica n. 26, deducendo un articolato motivo fondato su carenza e contraddittorietà della motivazione, arbitrarietà e incoerenza delle valutazioni analitiche, disarmonia tra i giudizi relativi alle singole voci e la qualifica finale, erronea valutazione e travisamento dei fatti, considerazione di elementi estranei al periodo valutato, violazione delle disposizioni normative e ministeriali sulla redazione della documentazione caratteristica e dell’art. 97 Cost. Ha contestato, in particolare, la flessione rispetto alle precedenti schede valutative e la riduzione di due livelli della qualifica finale; i giudizi relativi al vigore fisico e all’impegno ad apprendere e utilizzare le lingue straniere; la considerazione delle assenze dal servizio, sebbene dovute a riposi medici, licenze straordinarie e congedi parentali; la pretesa disarmonia tra le valutazioni analitiche, alcune eccellenti o para-apicali, e il giudizio finale "nella media"; nonché la sostanziale trasposizione nel giudizio finale della valutazione del revisore, senza adeguata sintesi o motivazione della flessione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che i giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di abnormità, arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, da dimostrare sulla base di elementi oggettivi. La differenza rispetto alle precedenti schede non è di per sé indice di illegittimità, poiché ogni documento valuta autonomamente il rendimento relativo al periodo di riferimento. La qualifica finale non richiede una motivazione autonoma particolarmente analitica quando risulti logicamente conseguente ai giudizi delle singole voci e costituisca una sintesi complessiva; la ponderazione del peso delle diverse voci rientra nel merito amministrativo. Ai sensi dell’art. 1028 del d.lgs. 66/2010, la documentazione è regolata da modelli e parametri normativamente predeterminati e, se redatta sui modelli ufficiali, è adeguatamente motivata senza necessità di un autonomo richiamo all’art. 3 l. 241/1990, salvo macroscopici vizi della valutazione. Nel caso concreto, la contestazione sul vigore fisico è stata smentita dalla scheda individuale, dalla quale risultava che il militare aveva sostenuto con esito negativo le prove di efficienza fisica, oltre che da una relazione di servizio relativa ad altre difficoltà riscontrate. La valutazione dell’impegno nell’apprendimento delle lingue straniere poteva riguardare anche l’impegno ad acquisire o migliorare le conoscenze, indipendentemente dall’effettiva occasione di utilizzarle; inoltre, il giudizio "buono" era superiore alla qualifica finale. Non è stata ravvisata disarmonia tra le singole voci e il giudizio complessivo, né il riferimento alla presenza discontinua è stato ritenuto decisivo o lesivo, poiché la valutazione si fondava sull’apprezzamento complessivo dell’impegno, della qualità del lavoro e del rendimento. Infine, la concordanza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore non invalida la scheda in assenza di ulteriori indici sintomatici, soprattutto quando sia intervenuto un solo ufficiale valutatore. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1028 d.lgs. 66/2010
il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento
La documentazione caratteristica è soggetta a modelli e parametri normativamente predeterminati; se redatta conformemente ai modelli ufficiali, è adeguatamente motivata, salvo l’emersione di gravi e manifesti vizi quali travisamento, illogicità o abnormità.
artt. 688 e 689 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni regolamentari sulla documentazione caratteristica concorrono a definire i modelli e i criteri di valutazione del personale militare.
art. 3 l. 241/1990
Non è necessario un autonomo e ulteriore apparato motivazionale rispetto alla compilazione conforme ai modelli ufficiali della documentazione caratteristica, salva la presenza di vizi macroscopici della valutazione.
art. 97 Costituzione
Il richiamo al principio di buon andamento e imparzialità è stato ritenuto non idoneo a dimostrare l’illegittimità della valutazione, non essendo emersi arbitrarietà, illogicità o travisamento.
Massime di principio
- I giudizi espressi nella documentazione caratteristica del personale militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di abnormità, arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare mediante elementi oggettivi.
- La divergenza della valutazione contenuta in una scheda caratteristica rispetto a quelle degli anni precedenti non determina, di per sé, illegittimità, poiché ciascuna scheda valuta autonomamente il rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento.
- La qualifica finale della scheda caratteristica può essere motivata mediante la sintesi dei giudizi analitici relativi alle singole qualità e non deve necessariamente coincidere con la valutazione più elevata attribuita a singole voci, spettando all’amministrazione ponderare il peso complessivo dei diversi elementi.
- La documentazione caratteristica redatta conformemente ai modelli e ai parametri ufficiali previsti dalla disciplina regolamentare è, di regola, sufficientemente motivata senza necessità di un autonomo apparato motivazionale ex art. 3 l. 241/1990, salvo la presenza di manifesti vizi di illogicità, travisamento o abnormità.
- La valutazione dell’impegno ad apprendere e utilizzare lingue straniere può riguardare anche l’attività di acquisizione e miglioramento delle conoscenze, indipendentemente dalla concreta occasione di impiego delle competenze linguistiche.
- La concordanza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore non rende di per sé illegittima o inattendibile la scheda caratteristica, soprattutto quando la redazione coinvolga un solo ufficiale valutatore e non vi siano ulteriori indici sintomatici di arbitrarietà.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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