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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16137/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2016 alcuni medici, dopo avere conseguito la laurea e frequentato una scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali competenti chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto; la Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo dalla completa attuazione della direttiva, che sarebbe avvenuta nel 2007, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla decorrenza del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il ricorso principale e quello successivo, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, e che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE era irrilevante. Ha inoltre accolto la domanda di condanna per lite temeraria, condannando il ricorrente principale e i ricorrenti successivi al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione del ricorso successivo a quello principale

    impone la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza quando uno sia successivo all'altro.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione di diritto è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni identiche già rese dalla Corte.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    giustifica la condanna per responsabilità aggravata quando l'impugnazione costituisce abuso del processo.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 10 c.p.c.

    ai fini della determinazione del valore della causa si tiene conto della domanda più elevata, con accessori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • direttiva 75/362/CEE

    riconosce il quadro comunitario sul riconoscimento dei diplomi medici e sulla libera prestazione dei servizi.

  • direttiva 75/363/CEE

    stabilisce i requisiti minimi della formazione specialistica dei medici.

  • direttiva 82/76/CEE

    formazione professionale "forma oggetto di una adeguata remunerazione"

    impone agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per la formazione specialistica a tempo pieno.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370

    la Corte la individua come momento di decorrenza del termine prescrizionale, avendo riconosciuto il diritto solo in favore di chi fosse già munito di sentenze irrevocabili amministrative.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive comunitarie in tema di formazione specialistica dei medici.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa anche in assenza di una disciplina specifica della misura della remunerazione.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie chiaramente attributive di un vantaggio economico si prescrive nel termine ordinario decorrente dal momento in cui il diritto è divenuto azionabile secondo l'ordinamento, non già dalla completa determinazione amministrativa o legislativa della misura dovuta.
  • Quando l'inadempimento statale all'obbligo di recepimento è chiaro, certo e conoscibile ictu oculi, il danneggiato non può sostenere che la prescrizione non abbia iniziato a decorrere per incertezza sulla sussistenza del diritto o sulla violazione commessa dallo Stato.
  • La domanda risarcitoria per tardiva attuazione di una direttiva è distinta dal diritto sostanziale alla prestazione prevista dalla direttiva: anche se mancano norme interne che quantifichino la prestazione, il credito risarcitorio può comunque essere fatto valere e liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c.
  • La rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non residuano dubbi rilevanti sulla soluzione della controversia.
  • La proposizione di impugnazioni identiche e ripetitive contro orientamenti ormai consolidati può integrare abuso del processo e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazioneSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudizialeAbuso del diritto

Testo integrale

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