Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46210/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che il giudice era a conoscenza dello stato di detenzione della ricorrente e avrebbe dovuto disporre la sua traduzione o altro mezzo per assicurarne la partecipazione. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Trento per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello per nullità assoluta e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: la Corte di appello aveva celebrato l'udienza del 16/03/2022 dichiarando l'imputata assente benché fosse detenuta per altra causa e avesse chiesto tramite PEC del 24/02/2022 di presenziare. Si censurava che non fosse stata disposta la traduzione della detenuta né attivata la videoconferenza o altro mezzo previsto dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p., né accertata una rinuncia espressa alla comparizione, con conseguente omessa valutazione del legittimo impedimento e pregiudizio al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma sulle nullità che è stata richiamata per contestare la validità della celebrazione del processo in assenza dell'imputata; la Corte ha ritenuto sussistente una nullità rilevante per la tutela del contraddittorio.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali cui far riferimento per le nullità e le garanzie procedurali; utilizzato nel quadro della censura sulla regolarità del procedimento.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma citata in riferimento alle conseguenze di nullità e agli effetti processuali; la Corte ha agito sul presupposto di nullità insanabile della celebrazione in assenza dell'imputata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come garanzia costituzionale del giusto processo; la Corte ha valutato che il diritto di difesa e il contraddittorio, garantiti dalla Costituzione, erano stati lesi.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro di conformità internazionale sul diritto a un equo processo; la Corte ha considerato la violazione del diritto di difesa anche alla luce di questa norma.

  • art. 146-bis disp. att. c.p.p. (commi 3, 4 e 5)

    Norme sulle modalità di partecipazione dell'imputato detenuto (videoconferenza, collegamenti, traduzione): la Corte ha ritenuto che, conoscendo lo stato detentivo, il giudice dovesse attivare tali strumenti per garantire la partecipazione.

  • art. 23-bis comma 1 d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Norma emergenziale che disciplina la trattazione scritta e le modalità di partecipazione; il ricorso sosteneva che non fosse necessario un'ulteriore richiesta formale di traduzione dato l'istanza già prodotta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta in Cassazione e delle formalità connesse; la Corte ha svolto il giudizio in trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale.

  • Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)

    Giurisprudenza consolidata utilizzata come riferimento: quando il giudice conosce lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa, non può celebrare il processo senza assicurare la partecipazione tramite traduzione o strumenti tecnologici; l'inosservanza comporta annullamento.

Massime di principio

  • Se il giudice è a conoscenza che l'imputato è detenuto per altra causa, deve attivare misure (traduzione, videoconferenza o altri mezzi previsti) per garantirne la partecipazione; l'omissione può determinare la nullità della celebrazione.
  • La semplice fissazione dell'udienza non esonera il giudice dall'accertare la concreta possibilità di partecipazione dell'imputato detenuto né dall'attivare i mezzi necessari per assicurare il contraddittorio.
  • Una istanza della difesa (anche tramite PEC) per la presenza dell'imputato può efficacemente segnalare il bisogno di traduzione/collegamento e, se la Corte non risponde né provvede, ciò può costituire motivo di nullità rilevante.
  • La dichiarazione di assenza dell'imputato senza aver verificato l'esistenza di un legittimo impedimento o senza aver accertato una rinuncia esplicita alla comparizione costituisce violazione del diritto di difesa.
  • In caso di annullamento per difetto di partecipazione dell'imputato detenuto, la Corte di cassazione può disporre l'annullamento della sentenza di appello e rinviare o trasmettere gli atti alla Corte territoriale per il prosieguo del procedimento, secondo le esigenze del caso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.