Sentenza del 29/11/2016 n. 24202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, con cui erano state contestate l'omessa fatturazione ai fini IVA di canoni di locazione, per Lire 578.642.015, e l'indebita deduzione di quote di ammortamento per Lire 128.432.051 ai fini IRPEG e IRAP. La società sosteneva che le somme anticipate dalla conduttrice Gruppo Eldo S.p.A. per finanziare i lavori di ristrutturazione costituissero un autonomo contratto di mutuo di scopo e non un pagamento anticipato di canoni di locazione. Contestava inoltre il recupero fiscale relativo all'ammortamento, sostenendo di averne legittimamente dedotto l'intero importo consentito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo motivo non indicava adeguatamente le norme violate e pretendeva di dare per accertata l'esistenza di un mutuo di scopo, circostanza invece esclusa dalla CTR sulla base dell'interpretazione dei contratti. Il secondo motivo non censurava la reale motivazione della sentenza d'appello, fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la misura dell'ammortamento, ed era inoltre carente di autosufficienza. Il terzo e il quarto motivo riguardavano questioni giuridiche e non fatti decisivi, quindi non erano deducibili come vizio di motivazione. Le precedenti decisioni favorevoli all'Amministrazione sono rimaste ferme e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Norma posta a fondamento dell'accertamento fiscale emesso nei confronti della società.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
Individua il momento di effettuazione delle prestazioni ai fini IVA; l'Amministrazione ha ritenuto che le somme anticipate fossero pagamenti anticipati dei canoni e dovessero essere fatturate.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, commi 2 e 3
Disciplina la deducibilità degli ammortamenti, compresa la limitazione prevista per il primo esercizio e la possibilità di deduzione maggiorata subordinata al rispetto di specifiche condizioni, che la società non ha adeguatamente provato.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
Regolano l'interpretazione dei contratti. La Corte ha rilevato che la qualificazione dell'operazione come mutuo di scopo avrebbe dovuto essere contestata mediante specifiche censure relative alla violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. I motivi proposti non rispettavano i relativi requisiti.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di cassazione.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova; la società non ha dimostrato adeguatamente la correttezza dell'importo dedotto a titolo di ammortamento.
Massime di principio
- In materia tributaria, la qualificazione fiscale di un'operazione dipende dalla sostanza complessiva dei contratti e dal collegamento funzionale tra le pattuizioni, non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti.
- Quando un conduttore anticipa somme al locatore per lavori sull'immobile e tali somme vengono compensate con i canoni futuri, l'operazione può essere qualificata come anticipazione di canoni, con conseguente rilevanza IVA, se la struttura contrattuale è funzionale principalmente alla locazione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione le norme violate e censurare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
- Il vizio di omessa o insufficiente motivazione deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non una questione giuridica o la diversa interpretazione dei contratti.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame dei fatti o delle prove: la rivalutazione del contenuto dei contratti e della documentazione contabile è normalmente riservata ai giudici di merito.
- Chi contesta un recupero relativo agli ammortamenti deve fornire prova documentale completa dell'importo dedotto e del rispetto delle condizioni normative, riportando nel ricorso gli elementi essenziali degli atti su cui fonda la censura.
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