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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22979/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (in concorso, quali soci e amministratori della 'NORD MARINE Snc.' dichiarata fallita). Hanno proposto otto motivi: 1) violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.) per mutamento del collegio e mancata rinnovazione delle prove; 2) travisamento della prova e vizio motivazionale in relazione alla bancarotta documentale, sostenendo che la documentazione sequestrata fosse sufficiente a ricostruire i conti; 3) contestazione delle singole contestazioni di distrazione (auto BMW e rimorchio DELTA) per mancata prova della titolarità o della sottrazione; 4) assenza del dolo nella movimentazione di Euro 723.196,77 su conto cointestato (distinzione patrimoniale imperfetta delle società di persone); 5) mancanza di nocumento per l'azienda rispetto alle complesse operazioni sui natanti (leasing, permute ecc.); 6) criticità nella valutazione della chiamata in correità di Giuseppe Cordaro e affidabilità delle sue dichiarazioni; 7) vizio nella determinazione della pena base e nel diniego delle attenuanti generiche; 8) censura sulla durata delle pene accessorie non rapportata alla pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: alcuni motivi ritenuti inammissibili (es. travisamento generico della prova, doglianze aspecifiche), altri manifestamente infondati. La Cassazione ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: il mutamento del collegio non richiedeva la rinnovazione delle prove nel rito abbreviato 'secco'; la sottrazione della contabilità parallela è indice di bancarotta documentale anche se parti della documentazione risultino reperibili 'aliunde'; la sottrazione/distrazione può essere dimostrata dalla mancata indicazione della destinazione dei beni da parte degli amministratori fuggiti; il reato di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo concreto; le censure sulle singole distrazioni e sulla chiamata in correità sono state valutate alla luce di altre prove testimoniali e documentali. Sono state confermate le condanne e disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Banque Populaire Cote D'Azur S.P.A. liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Il principio di immutabilità del giudice tutela l'immediatezza/oralità della prova; tuttavia, nel rito abbreviato 'secco' (allo stato degli atti) la rinnovazione non è necessaria per il mutamento del collegio, salvo che si tratti di giudizio abbreviato condizionato.

  • art. 216, comma 1, L.F.

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie anche quando parte della documentazione sia ricostruibile 'aliunde', perché la sottrazione della contabilità parallela e la difficoltà di ricostruzione sono indice del dolo documentale.

  • art. 223 L.F.

    Riferimenti alla normativa sulla bancarotta patrimoniale: la Corte ha confermato che si tratta di reato di pericolo concreto, non richiesto un danno già verificato, ma l'idoneità dell'atto a creare un pericolo per i creditori.

  • art. 438 e ss. cod. proc. pen.

    Rito dell'abbreviato: distingue tra 'abbreviato condizionato' e 'secco'; nel 'secco' le esigenze di immediatezza sono meno pregnanti e non impediscono il mutamento del collegio senza rinnovazione delle prove.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e chiamati in correità: la Corte richiede che le censure siano specifiche e dimostrino l'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità sulla resistenza probatoria complessiva.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norme sul processo di impugnazione e valutazione della prova, richiamate in relazione alle modalità di critica delle prove testimoniali e documentali.

  • art. 87 L.F.

    Obbligo di collaborazione degli amministratori col curatore fallimentare: la mancata collaborazione (es. fuga degli amministratori) può essere valutata negativamente e considerata indice di dolo nella sottrazione dei beni.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena principale: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena e nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, purché non arbitrario.

  • art. 37 cod. pen.

    Disciplina della pena accessoria: la durata delle pene accessorie va determinata concretamente dal giudice con riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; non è necessario rapportarla automaticamente alla pena principale.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato 'secco' (allo stato degli atti) il mutamento del collegio giudicante non impone automaticamente la rinnovazione delle prove: la garanzia dell'immutabilità del giudice assume rilievo soprattutto nel 'condizionato' dove è essenziale l'immediatezza della prova.
  • La bancarotta fraudolenta documentale può essere configurata anche se alcuni dati possono essere ricostruiti da altre fonti ('aliunde'); la sottrazione sistematica di scritture o supporti informatici è indice di dolo specifico quando impedisce o rende molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni.
  • La prova della distrazione/occultamento di beni può essere desunta dalla mancata prova della destinazione degli stessi da parte dell'amministratore: l'inerzia o la fuga degli amministratori rileva negativamente.
  • Il reato di bancarotta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto: non è necessario che il danno si sia già realizzato, basta che l'atto sia idoneo a creare un pericolo di pregiudizio per i creditori.
  • Le censure sulla non valutazione o sull'inattendibilità di dichiarazioni (es. chiamata in correità) devono essere specifiche: in cassazione sono inammissibili le doglianze aspecifiche che non dimostrino l'incidenza dell'eventuale esclusione dell'elemento sulla prova complessiva.
  • La determinazione della pena e delle pene accessorie è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito seguendo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte di legittimità sindaca l'arbitrarietà ma non ricalcola la pena se la motivazione è adeguata.
  • Per contestare un travisamento della prova in Cassazione occorre indicare con precisione gli elementi probatori che dimostrano l'errore e come la loro valutazione avrebbe inciso sull'esito: deduzioni generiche in fatto sono inammissibili.

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