Sentenza del 31/01/2018 n. 2389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva riconosciuto la legittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso IRAP relativa al 2003. In particolare, sosteneva che l'esenzione dalle imposte sui redditi prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 28/1999 dovesse estendersi anche all'IRAP, ritenuta dalla contribuente una forma di imposta sui redditi. In subordine, deduceva che le variazioni previste per le imposte dirette avrebbero dovuto azzerare la base imponibile IRAP e che il mancato riscontro dell'Amministrazione a un interpello avrebbe prodotto un silenzio-assenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'IRAP è un'imposta reale e autonoma, applicata sul valore della produzione netta e non sul reddito percepito; pertanto, l'esenzione prevista dalla legge n. 28/1999 per determinati proventi ai fini delle imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP. Anche il richiamo alle variazioni fiscali delle imposte dirette non comporta l'azzeramento della base imponibile IRAP, poiché tali variazioni incidono sulla quantificazione e non sulla qualificazione dei componenti rilevanti. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso, sia per la genericità della censura sia perché l'interpello presentato era anteriore all'introduzione dell'istituto codificato dall'art. 11 dello Statuto del contribuente. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 28 del 1999, art. 1, comma 3
I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi.
L'esclusione riguarda esclusivamente i proventi considerati ai fini delle imposte sui redditi e non costituisce un'esenzione generale da ogni tributo, né si estende automaticamente all'IRAP.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 11-bis e 16
L'IRAP colpisce il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nella regione. Le variazioni previste ai fini delle imposte sui redditi operano solo come criterio correttivo della base imponibile IRAP e non trasformano l'IRAP in un'imposta sul reddito.
Legge n. 212 del 2000, art. 11
Il silenzio-assenso nell'interpello ordinario presuppone l'applicazione dell'istituto nella sua disciplina normativa e procedurale. Non può essere applicato retroattivamente a istanze presentate prima della sua codificazione, né può essere desunto automaticamente dal mancato riscontro dell'Amministrazione.
Corte costituzionale n. 156 del 2001
L'IRAP individua come indice autonomo di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata, distinto dal reddito individuale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-475/03
La distinzione dell'IRAP dall'IVA riguarda la verifica della sua estraneità alle imposte sulla cifra d'affari; tale pronuncia non consente di qualificare l'IRAP come imposta sui redditi.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: un'esenzione riferita alle imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP o ad altri tributi.
- L'IRAP ha presupposto e base imponibile autonomi rispetto alle imposte sui redditi; la coincidenza di alcuni criteri contabili o fiscali non comporta identità tra i due tributi.
- Le norme che escludono un componente dalla tassazione ai fini delle imposte dirette non determinano necessariamente la sua esclusione dalla base imponibile IRAP, soprattutto quando incidono sulla qualificazione del provento e non su una mera variazione quantitativa.
- Il silenzio dell'Amministrazione produce effetti di silenzio-assenso solo quando ricorrono tutti i presupposti dell'istituto applicabile ratione temporis e le formalità procedurali richieste.
- Chi invoca un interpello o il silenzio-assenso deve produrre e riportare in modo preciso il contenuto dell'istanza e delle eventuali risposte, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
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