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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione n. 215 del 16.12.2025 - comunicata, a tutti i partecipanti, tramite il portale telematico in uso per la gara, in data 22.12.2025 e pubblicata sul medesimo portale telematico e sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente in data 29.12.2025 - con cui il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania ha definitivamente disposto l'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 dell'appalto di lavori relativo al "Ripristino ramo nord schema sx Dittaino con sistemi di telecontrollo e misura e sostituzione delle condotte esistenti" (CIG: B78ADC16B2 CUP: G61D2200007000), afferenti l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana - FSC 2021/27, in favore del controinteressato Consorzio Stabile Medil, per un importo di aggiudicazione di € 7.250.941,08 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 397.511,00, oltre IVA; b) di tutti i verbali di gara e segnatamente, nei limiti dell'interesse appresso specificato: i verbali di seduta riservata nn. 2 e 3 del 25.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 4 del 26.09.2025, il verbale di seduta riservata n.5 del 27.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 6 del 29.09.2025, il verbale di seduta riservata n.7 del 30.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 8 del 01.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 9 del 02.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 10 del 03.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 11 del 04.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 12 del 02.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 13 del 08.10.2025 ed il verbale di seduta pubblica n. 14 del 08.10.2025; c) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della procedura di gara, previa declaratoria dell'inefficacia ai sensi dell'art. 122 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more sottoscritto e/o del diritto della società ricorrente a subentrare nel contratto di appalto medesimo ex art.124 c.p.a., con riserva della proposizione di separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente per l'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica, per come sin d'ora richiesto. 2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. il 23/2/2026: per l’annullamento dei medesimi atti di gara di cui sopra, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura della ricorrente, nonché i seguenti ulteriori atti e provvedimenti: a) il verbale di gara del 16 settembre 2025, nella parte in cui la ricorrente è stata ammessa alla procedura di gara in esame; b) il bando e il disciplinare, ove interpretati in senso difforme ai motivi di ricorso incidentale proposti; c) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori e verbali di gara, con domanda di conseguimento dell'aggiudicazione e di subentro nel contratto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con uno scarto di 0,1067 punti rispetto all'aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in primo luogo, un errore nel calcolo del punteggio dell'offerta tecnica. Secondo la perizia prodotta, applicando ai coefficienti attribuiti dai commissari le formule previste dalla lex specialis, il punteggio tecnico della ricorrente sarebbe stato pari a 74,394 anziché 74,230, con conseguente collocazione al primo posto. Ha inoltre dedotto la violazione degli obblighi di trasparenza, verbalizzazione e motivazione, poiché gli atti di gara riportavano i voti e i risultati finali, ma non i passaggi matematici intermedi. Infine, ha contestato l'affidamento integrale dei calcoli a un software non verificabile, senza possibilità per la stazione appaltante o per gli operatori di conoscere le regole tecniche utilizzate, ricostruire i passaggi, correggere eventuali errori o esercitare un controllo umano. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché la SOA dell'ausiliaria era scaduta durante la gara e perché il contratto di avvalimento sarebbe stato nullo per genericità e mancata messa a disposizione dell'intero complesso aziendale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del primo motivo: la censura era specifica e intellegibile, mentre la perizia integrava, senza sostituirla, l'esposizione del motivo e illustrava i calcoli relativi a tutti i concorrenti. Ha rilevato che le controparti non avevano contestato nel merito i calcoli matematici della ricorrente né prodotto una diversa dimostrazione tecnica. Pur qualificando la perizia di parte come mero indizio, il giudice ha ritenuto assolto l'onere di prova perché essa si fondava su operazioni matematiche semplici e verificabili e dimostrava uno scostamento tra le formule della lex specialis e il punteggio attribuito. Ha quindi riconosciuto la fondatezza dell'errore di calcolo, richiamando anche il principio secondo cui i fatti non specificamente contestati possono fondare la decisione. Ha ritenuto fondati anche i motivi relativi alla trasparenza e all'automazione: la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è strumentale ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza e non può trasformarsi in una delega in bianco al software. Le regole tecniche dell'algoritmo devono essere conoscibili e comprensibili; i passaggi devono poter essere ricostruiti e verificati dalla stazione appaltante e, ove necessario, dagli operatori; deve essere assicurata la possibilità di intervento umano per validare, correggere o rettificare il risultato. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva dichiarato di non disporre dei calcoli intermedi e di non conoscere le regole matematiche del programma, limitandosi all'inserimento dei dati iniziali e affidando fideisticamente alla macchina il risultato finale. Tale modalità ha violato gli obblighi di tracciabilità, trasparenza, controllabilità e riserva di umanità. Quanto al ricorso incidentale, il TAR ha escluso la necessità di esaminarne prioritariamente la natura paralizzante, poiché lo ha ritenuto infondato. La SOA dell'ausiliaria, scaduta il 3 dicembre 2025, era ultravigente perché il contratto per il rinnovo era stato stipulato il 31 luglio 2025, entro i novanta giorni precedenti la scadenza, e la nuova attestazione era stata rilasciata il 26 gennaio 2026. Il contratto di avvalimento non era nullo: oltre a specificare risorse e mezzi, prevedeva espressamente la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori produttivi e delle risorse che avevano consentito il conseguimento della SOA. Gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese, pari complessivamente a 8.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione e del controinteressato, in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Disciplina il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella gara.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 30 d.lgs. 36/2023

    I principi del codice e le disposizioni sulla digitalizzazione e sulle procedure automatizzate impongono che l'automazione assicuri trasparenza, tracciabilità, conoscibilità, verificabilità e contributo umano.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. 36/2023

    necessaria conoscibilità e comprensibilità; non esclusività della decisione algoritmica

    Ogni operatore deve poter conoscere l'esistenza del processo automatizzato e ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; deve essere garantito il contributo umano per controllare, validare o correggere il risultato del software.

  • art. 30, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve adottare misure tecniche e organizzative per rettificare inesattezze e minimizzare il rischio di errori e di effetti discriminatori.

  • art. 19, commi 1, 3, 6 e 7, d.lgs. 36/2023

    assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati

    La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti deve rispettare trasparenza, neutralità tecnologica, sicurezza, accessibilità e conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.

  • art. 12 d.lgs. 82/2005

    L'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni è funzionale a efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

  • art. 3-bis l. 241/1990

    Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici

    Legittima e promuove l'impiego di strumenti informatici, senza esonerare l'amministrazione dal rispetto degli altri principi dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e di intelligibilità dell'azione amministrativa si applica anche ai risultati ottenuti mediante strumenti automatizzati.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite

    Una dimostrazione tecnica basata su calcoli matematici certi, non specificamente contestata, può concorrere a fondare la decisione.

  • art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a.

    La specificità dei motivi costituisce condizione di ammissibilità; nel caso concreto il primo motivo è stato ritenuto sufficientemente specifico.

  • art. 16, comma 5, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata

    La stipula tempestiva del contratto per il rinnovo consente l'ultravigenza dell'attestazione SOA durante la procedura di verifica.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'avvalimento; il contratto deve individuare le risorse messe a disposizione secondo quanto richiesto dalla qualificazione.

  • art. 26, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    Rileva ai fini della disciplina dell'avvalimento con qualificazione SOA e della messa a disposizione delle risorse necessarie.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda principale per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda principale per il subentro nel contratto.

  • art. 97 Cost.

    Legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza costituiscono limiti e finalità dell'automazione amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara in cui il punteggio è determinato mediante formule matematiche, la stazione appaltante deve documentare e rendere verificabili i passaggi intermedi che conducono dai dati attribuiti dalla commissione al risultato finale; la mera esposizione dei voti iniziali e della graduatoria non è sufficiente quando il risultato sia contestato e non sia altrimenti controllabile.
  • L'impiego di software e procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici è strumentale ai principi di efficienza e buon andamento e non può prevalere sui principi di legalità, imparzialità e trasparenza. Le regole tecniche utilizzate dal programma devono essere conoscibili e comprensibili e il procedimento automatizzato deve essere pienamente sindacabile.
  • La decisione algoritmica nelle procedure di gara non può essere esclusiva: deve essere sempre assicurato un contributo umano effettivo, idoneo a controllare, validare e, se necessario, correggere il risultato prodotto dal software. La responsabilità della decisione resta imputabile all'organo amministrativo titolare del potere.
  • Quando una perizia di parte dimostra, mediante semplici calcoli matematici riproducibili, la difformità tra il punteggio previsto dalla lex specialis e quello attribuito, e le controparti non contestano specificamente tali calcoli né producono una diversa dimostrazione, l'onere probatorio del ricorrente può ritenersi assolto anche se la perizia non costituisce prova in senso tecnico.
  • La qualificazione SOA mantiene efficacia oltre la scadenza, durante la procedura di verifica, quando l'impresa abbia stipulato il contratto per il rinnovo entro i novanta giorni precedenti la scadenza; le conseguenze della durata della verifica non possono ricadere sull'operatore che abbia tempestivamente attivato il procedimento.
  • Un contratto di avvalimento relativo alla qualificazione SOA non è nullo per genericità quando, oltre a individuare le risorse e i mezzi messi a disposizione, preveda espressamente la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale, comprensiva dei fattori produttivi e delle risorse che hanno consentito all'ausiliaria di conseguire l'attestazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAvvalimento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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