Cassazione Penale, Sentenza n. 38770/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che, pur rideterminando la pena e sostituendo l'interdizione perpetua con interdizione temporanea, aveva confermato le condanne per concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia aggravata. Hanno dedotto: 1) carenza di motivazione in relazione alla revoca, da parte del primo giudice, dell'escussione diretta della persona offesa (sostituita dall'audizione della madre) e alla valutazione della Corte d'appello circa l'obiettiva superfluità di rinnovare l'istruttoria, con riferimento alla violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.p.; 2) manifesta illogicità e travisamento della prova, sostenendo che le registrazioni di videosorveglianza e i tabulati telefonici non supporterebbero la presenza di uno degli imputati sul luogo del fatto; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e insufficiente motivazione nel rigetto delle attenuanti generiche nonostante la mitigazione disposta in primo grado ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la decisione del giudice di revocare l'escussione e di valutare la superfluità della prova rientra nei poteri del giudice (anche in presenza di precedenti provvedimenti assuntivi) e, nel contesto del giudizio abbreviato (procedimento a prova contratta), gli imputati hanno limitate possibilità di impugnare tale scelta. Sul secondo motivo ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione una nuova valutazione delle prove (difetto di ius recensendi sui fatti), osservando che la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti non è inconfutabile ma solo ipotesi alternativa. Sul terzo motivo ha confermato che il rigetto delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito con motivazione congrua (gravità del fatto e vulnerabilità della persona offesa), non sindacabile in assenza di vizi logico-giuridici. Infine ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice, anche d'ufficio, di disporre l'escussione di testimoni; tuttavia la revoca o la valutazione di superfluità della prova rientra nel potere discrezionale del giudice e non è automaticamente sindacabile in Cassazione
art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'audizione della persona offesa; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta infondata perché la scelta giudiziale sulla necessità della testimonianza può essere revocata per superfluità
art. 603, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha richiamato il carattere eccezionale dell'istituto e il potere di rigetto dei giudici di merito
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la trattazione scritta; il procedimento è stato svolto con trattazione scritta ai sensi della norma
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i casi di manifesta illogicità della motivazione come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione alternativa proposta non fosse inconfutabile e quindi non integrasse la fattispecie
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibile corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione valutando i profili di colpa nell'impugnazione
art. 62-bis, cod. pen.
Richiamata dai ricorrenti con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione, trattandosi di valutazione di merito non viziata
art. 133, cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: i ricorrenti sostenevano che fossero state riconosciute in primo grado, ma la Corte d'appello ha motivatamente negato la loro applicazione in ragione della gravità del fatto
Massime di principio
- La revoca o la valutazione di superfluità di una prova da parte del giudice di merito rientra nel suo potere discrezionale e difficilmente è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Nel giudizio abbreviato (procedimento a prova contratta) chi sceglie tale rito ha limitata capacità di contestare l'utilizzabilità o la non patologica inutilizzabilità di atti istruttori rispetto a chi ha optato per il dibattimento.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili se propongono solo un'ipotesi alternativa non inconfutabile.
- Il rigetto delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e può essere cassata solo se è affetta da vizi logico-giuridici; non è necessario che il giudice menzioni ogni singolo elemento favorevole evocato dalle parti.
- I ricorsi manifestamente infondati o dilatori possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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