Sentenza del 16/12/2019 n. 33223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR di Bari relativa alla TARSU dovuta per il 2006 sul complesso industriale, contestando: la motivazione dell'avviso di pagamento e la mancata indicazione degli atti presupposti; la compatibilità della TARSU con la normativa comunitaria sui rifiuti; l'assoggettamento a tassa dei locali adibiti a deposito, magazzino e uffici, sostenendo che producessero rifiuti speciali derivanti dal ciclo industriale; la contraddittorietà della motivazione della CTR; e l'omesso riconoscimento di un pagamento parziale di Euro 12.883,09.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione dell'avviso, poiché gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati e riguardavano superfici già considerate negli anni precedenti. Ha confermato che la TARSU è un tributo e che il diritto dell'Unione Europea non impone una specifica qualificazione tributaria o privatistica del prelievo, purché vi sia un ragionevole collegamento tra produzione dei rifiuti e copertura dei costi. Ha inoltre stabilito che depositi, magazzini destinati allo stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti e uffici sono ordinariamente tassabili, non essendo sufficienti la destinazione industriale dell'immobile o la produzione di rifiuti speciali in altre aree dello stabilimento. L'esenzione o riduzione deve essere provata dal contribuente e riguarda solo le superfici in cui, per caratteristiche oggettive e permanenti, si producono rifiuti speciali non assimilabili. La censura sul pagamento parziale è stata dichiarata inammissibile, poiché la CTR aveva rilevato la mancanza di prova del versamento e il ricorso non aveva indicato in modo specifico il documento e le ragioni per cui avrebbe imposto una decisione diversa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito; è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e indicazione degli atti presupposti.
La censura è stata respinta perché gli atti presupposti risultavano ritualmente notificati e riferiti alle medesime superfici già considerate negli anni precedenti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; non si considera la superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, si formino di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono i produttori.
La regola è l'assoggettamento alla TARSU delle superfici detenute. L'esclusione riguarda solo le aree in cui la produzione di rifiuti speciali deriva da caratteristiche oggettive e permanenti del locale e dal concreto svolgimento del ciclo produttivo.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
La disciplina non esclude la natura tributaria del prelievo né impedisce al Comune di applicarlo quando il contribuente sostenga autonomamente i costi di smaltimento, salvo i casi di esenzione o riduzione previsti dalla legge.
Direttiva CEE n. 75/442, art. 15, come modificata dalla Direttiva CEE n. 91/156
Il diritto europeo richiede un ragionevole collegamento tra produzione dei rifiuti e copertura dei costi, ma lascia agli Stati la scelta tra tributo e corrispettivo privatistico.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente dove e quando il documento è stato prodotto e riportarne il contenuto rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le denunce di violazione di legge e di omesso esame devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e individuare un fatto decisivo, non essendo sufficiente una generica contestazione della valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per la TARSU, la destinazione industriale dell'immobile non comporta automaticamente l'esenzione: depositi, magazzini, uffici e aree di stoccaggio sono normalmente tassabili.
- L'esclusione dalla superficie imponibile riguarda le sole aree in cui la produzione di rifiuti speciali è direttamente collegata al ciclo produttivo e dipende da caratteristiche oggettive e permanenti dei locali.
- Il contribuente che invoca esenzione o riduzione deve fornire una prova puntuale delle superfici interessate, della tipologia dei rifiuti prodotti e del loro effettivo smaltimento o avvio al recupero.
- La produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti non fanno venir meno automaticamente la TARSU, poiché il tributo finanzia anche componenti generali e indivisibili del servizio pubblico.
- La contestazione di un pagamento già effettuato deve essere documentata in modo preciso, indicando ricevute, date, importi e loro riferibilità all'annualità e all'atto contestato.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che un documento o una perizia non siano stati valutati: occorre dimostrarne la decisività e riportarne puntualmente il contenuto e la collocazione processuale.
- La qualificazione delle diverse aree dello stabilimento e la verifica della produzione di rifiuti speciali costituiscono normalmente accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, difficilmente riesaminabili in cassazione.
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