Sentenza del 22/12/2016 n. 26726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993. Secondo l'ente, per le affissioni dirette di manifesti e simili effettuate su impianti fissi, l'imposta sulla pubblicità doveva essere calcolata in riferimento all'intero anno solare e non alla sola durata dell'effettivo utilizzo degli impianti. La società sosteneva invece che l'imposta dovesse essere commisurata ai soli periodi di effettiva esposizione. Il Comune ha inoltre rilevato l'assenza della dichiarazione annuale di pubblicità e della denuncia di cessazione, elementi che facevano presumere l'utilizzo dell'impianto dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per gli anni 2003 e 2004 e per le affissioni dirette su impianti fissi, trovava applicazione il sistema di tassazione riferito all'intero anno solare, indipendentemente dall'effettivo sfruttamento dell'impianto, salvo prova di una diversa durata. La mancata documentazione della dichiarazione annuale e della cessazione dell'utilizzo ha comportato l'applicazione della presunzione di decorrenza dal 1° gennaio. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 12, comma 2
possibilità di applicare una tariffa commisurata alla durata della pubblicità, non superiore a tre mesi per anno solare
La disciplina della durata effettiva riguarda la pubblicità temporanea effettuata su impianti provvisori, destinati a essere rimossi alla scadenza, e non le affissioni dirette su impianti fissi oggetto della controversia.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 12, comma 3
Per le affissioni dirette, anche per conto terzi, su impianti fissi, nella disciplina applicabile agli anni 2003 e 2004 l'imposta doveva essere calcolata con riferimento all'anno solare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto, salvo prova di una diversa durata.
Legge n. 388/2000, art. 145, comma 56
ha introdotto, dal 1° gennaio 2001, la possibilità di determinare l'imposta anche secondo la misura e le modalità del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993
La modifica è stata qualificata come innovativa e non retroattiva; pertanto non può essere applicata alle fattispecie impositive anteriori alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 8
In mancanza della dichiarazione annuale e della denuncia di cessazione, opera la presunzione che l'utilizzazione dell'impianto sia iniziata il 1° gennaio dell'anno in cui ne è stato accertato l'utilizzo.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 3
Costituisce la base normativa per l'attuazione, da parte del Comune, della disciplina dell'imposta sulla pubblicità mediante regolamenti e deliberazioni tariffarie.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Cass. n. 9635/2012
Per le affissioni dirette su impianti di proprietà, nelle fattispecie anteriori alla modifica del 2000, non è consentito tenere conto delle singole esposizioni nel corso dell'anno per applicare una tariffa commisurata alla durata; deve applicarsi il sistema di calcolo riferito all'anno solare.
Il precedente è stato applicato dalla Corte per distinguere tra pubblicità temporanea e affissione diretta su impianti fissi e per confermare la tassazione annuale.
Massime di principio
- Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su impianti fissi, occorre distinguere il regime applicabile ratione temporis da quello previsto per la pubblicità temporanea su impianti provvisori.
- Nel regime applicabile agli anni oggetto della controversia, la mera disponibilità dell'impianto fisso poteva giustificare l'imposta per l'intero anno solare, anche se l'impianto non era stato utilizzato in modo continuativo.
- La tassazione commisurata alla durata effettiva dell'esposizione non può essere applicata retroattivamente a periodi anteriori all'introduzione della relativa disciplina.
- Il contribuente che intende limitare la pretesa tributaria a un periodo inferiore all'anno deve documentare la diversa durata e adempiere agli obblighi dichiarativi e alla denuncia di cessazione.
- La mancata presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia di cessazione può attivare una presunzione di utilizzo dal 1° gennaio dell'anno accertato.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la tipologia dell'impianto, la natura temporanea o fissa della pubblicità, la normativa vigente nell'anno d'imposta e la documentazione relativa all'inizio e alla cessazione dell'utilizzo.
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