Ordinanza n. 1081/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 27.10.2022, notificato in data 10.11.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha ritenuto che la “Documentata alterazione ematica da metalli pesanti” sofferta dal ricorrente non possa riconoscersi interdipendente con la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio (“Linfoma non Hodgkin Tipo B a grandi cellule”), nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere recante nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza -OMISSIS- del 31.05.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale si è ritenuto che la predetta infermità sofferta dal ricorrente non possa riconoscersi dipendenti da fatti di servizio e non sia interdipendente con l'infermità “Linfoma non Hodgkin Tipo B a grandi cellule”, ed il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 11.12.2019 con il quale la competente CMO ha ritenuto le infermità non ascrivibili a categoria, negando altresì l'interdipendenza con il “Linfoma di Hodgkin”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’interdipendenza tra una patologia ematica e una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, connesso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e verbale della CMO
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito italiano e collocato in congedo, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che ha escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia denominata “Documentata alterazione ematica da metalli pesanti” e ha negato l’interdipendenza di tale patologia con il “Linfoma non Hodgkin Tipo B a grandi cellule”, già riconosciuto dipendente da causa di servizio. Sono stati impugnati anche il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il verbale della competente CMO. Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di competenza territoriale. La questione è stata esaminata alla luce della cessazione del rapporto di pubblico impiego prima della proposizione del giudizio, della residenza del ricorrente in Piemonte e dei criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13 c.p.a.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare nel merito le censure relative al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’interdipendenza tra le patologie. Ha ritenuto che, durante il rapporto di pubblico impiego, trovi applicazione il foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., mentre, quando il rapporto è cessato al momento dell’instaurazione del giudizio, si applica il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a. In base a tale disposizione, il criterio della sede dell’autorità emanante è complementare a quello dell’efficacia territoriale dell’atto: quest’ultimo prevale quando gli effetti diretti del provvedimento si esauriscono esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR. Poiché il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio produceva i propri effetti diretti nel luogo di residenza del ricorrente, situato in Piemonte, la competenza è stata riconosciuta al TAR Piemonte. Le spese della fase sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
La competenza territoriale deve essere rilevata e dichiarata dal giudice amministrativo secondo le regole del codice del processo amministrativo.
art. 13, comma 1, c.p.a.
“i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale” sono costruiti “secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione”
Il criterio della sede dell’autorità che ha emanato l’atto cede a quello dell’efficacia territoriale quando gli effetti diretti dell’atto si esauriscono esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro del pubblico impiego opera nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti finché il rapporto di impiego è in corso; se il rapporto è cessato prima dell’instaurazione del giudizio, si applica il criterio ordinario del comma 1.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio di una questione decisiva, come il difetto di competenza territoriale.
art. 125 Cost.
Il criterio dell’efficacia territoriale è funzionale al decentramento della competenza e alla prossimità del giudice amministrativo al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nelle ipotesi previste dalla legge.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l’oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Prevede garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute, rilevanti ai fini dell’oscuramento disposto nel provvedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti il pubblico impiego, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applicano i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- Ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede dell’autorità che ha emanato l’atto e quello dell’efficacia territoriale sono complementari; il criterio dell’efficacia prevale quando gli effetti diretti dell’atto si esauriscono esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR.
- Un provvedimento che nega a un ex dipendente pubblico il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio produce i propri effetti diretti nel luogo di residenza dell’interessato quando la lesione dedotta resta territorialmente circoscritta a tale ambito; in tal caso è competente il TAR ricompreso nella relativa circoscrizione.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di regole predeterminate, senza che la scelta delle parti possa radicare la competenza di un tribunale diverso da quello stabilito dalla legge.
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