Cassazione Civile, Ordinanza n. 23485/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato nei confronti del condominio creditore, opposizione respinta dal Tribunale. Il condominio aveva successivamente avviato l'azione esecutiva mediante pignoramento immobiliare, ma la Corte d'appello ha ritenuto tardivo l'appello contro la sentenza di primo grado, perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza e senza applicazione della sospensione feriale, ritenendo il giudizio sottratto a tale sospensione in quanto opposizione all'esecuzione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 325 c.p.c., sostenendo che la sospensione feriale dovesse operare, poiché il giudizio non avrebbe dovuto essere qualificato come mera opposizione a precetto, essendo stata nel frattempo iniziata l'esecuzione con pignoramento immobiliare. Gli ulteriori motivi riproponevano censure di merito contro la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, secondo giurisprudenza consolidata, il motivo sulla sospensione feriale: l'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude la sospensione dei termini per le cause previste dall'art. 92 r.d. n. 12 del 1941, si applica anche alle opposizioni all'esecuzione e anche ai termini per impugnare. Ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare il computo del termine breve d'impugnazione; la Corte non accoglie la censura, poiché il termine non beneficia della sospensione feriale nelle cause escluse dalla legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base della proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
utilizzato come fondamento della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte
art. 3 L. n. 742 del 1969
la norma che esclude la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause indicate; la Corte afferma che tale esclusione vale anche per le opposizioni all'esecuzione e per i relativi termini di impugnazione
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
richiamato quale catalogo delle cause sottratte alla sospensione feriale, applicabile anche alle opposizioni all'esecuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per affermare la sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato rispetto al quale opera l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione, e l'esclusione opera anche con riferimento ai termini per proporre impugnazione.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una specifica ragione decisoria processuale, i motivi di ricorso che non la investono direttamente sono inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
- La qualificazione del giudizio ai fini della sospensione feriale va effettuata in relazione alla natura dell'opposizione esecutiva, non alla mera successiva evoluzione del procedimento esecutivo.
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