Sentenza n. 672/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 2 maggio 2025, notificata il 5 maggio 2025 a mezzo PEC, emessa ai sensi dell’art.192 del d.lvo 152/06 e dell’art. 50 del d.lvo 267/2000 per abbandono dei rifiuti in Cascina nonché del parere del Dipartimento ARPAT di Pisa prot. 1574/25 con cui lo stesso Ente “ritiene opportuno che questa amministrazione proceda all’emissione di un provvedimento ordinativo, ai sensi del già citato art.192, comma 3, del d.lvo 152/06 e s.m.i. affinché vengano rimossi i rifiuti ripristinato dei luoghi”; - nonché per quanto occorrer possa del verbale della Macrostruttura Vigilanza del Comune di Cascina relativo ad un sopralluogo effettuato in data 10 dicembre 2024; - nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti e di ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 50 d.lgs. 267/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi, deducendo la violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto ed errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifeste, difetto ed errore nell'istruttoria, perplessità e apoditticità della motivazione. Ha sostenuto che il Comune gli avesse imposto la rimozione dei rifiuti sulla base della sola qualità di proprietario, configurando una responsabilità oggettiva, senza accertare il dolo o la colpa richiesti dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la preesistenza dei rifiuti rispetto all'acquisto, la scrittura privata con cui la precedente proprietaria si era impegnata a rimuovere macerie e rifiuti, la denuncia-querela presentata dal ricorrente e le difficoltà di percepire i rifiuti a causa della vegetazione. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, poiché l'ordinanza aveva qualificato le sue osservazioni come meramente civilistiche senza confrontarsi con il loro contenuto e senza spiegare la sussistenza del requisito psicologico. La controinteressata aveva chiesto prova testimoniale, ma il Collegio l'ha ritenuta irrilevante perché i fatti erano già documentati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza è stata annullata. Il TAR ha qualificato l'atto come ordinanza tipica di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il cui contenuto prescrittivo imponeva la redazione di un piano tecnico, la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dei luoghi. Ha chiarito che l'obbligo del proprietario o del titolare di diritti sull'area non deriva dalla sola proprietà e non costituisce responsabilità oggettiva né obbligazione propter rem, ma presuppone l'imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa, anche omissiva. Nel caso concreto il Comune aveva invece affermato che la responsabilità sussisteva indipendentemente dal fatto che il proprietario fosse responsabile dell'abbandono, senza svolgere un accertamento puntuale della colpa e senza considerare adeguatamente gli elementi dedotti dal ricorrente. L'Amministrazione non aveva approfondito la posizione della precedente proprietaria, la collocazione temporale del deposito, la scarsa percepibilità dei rifiuti e la concreta possibilità del ricorrente, divenuto proprietario da poche settimane, di esercitare un'effettiva vigilanza sul fondo. La nota ARPAT, che aveva escluso ragionevolmente l'abbandono da parte di terzi dopo la recinzione, non identificava l'autore materiale né dimostrava la responsabilità del ricorrente; il Comune ne aveva quindi tratto arbitrariamente una presunzione di colpa. Anche il richiamo alla giurisprudenza sulla responsabilità del curatore fallimentare quale detentore del sito è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di una situazione diversa da quella del recente acquirente di un terreno. Sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione e carenza dei presupposti. Le spese sono state compensate; è stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato il compenso di euro 2.828,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
Il comma 3 pone l'obbligo di rimozione e ripristino a carico dell'autore dell'abbandono e, in solido, del proprietario o titolare di diritti sull'area solo se la violazione è imputabile a titolo di dolo o colpa.
L'obbligo del proprietario non deriva dalla sola titolarità del bene e non configura responsabilità oggettiva o obbligazione propter rem; occorre un accertamento puntuale dell'imputabilità soggettiva, anche per omessa vigilanza o custodia.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 192 d.lgs. 152/2006, dell'ordinanza sindacale; il TAR ha ritenuto decisiva la disciplina specifica dell'art. 192 per valutare l'obbligo di rimozione.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e coerente, comprensiva della valutazione delle osservazioni difensive e delle ragioni dell'imputazione soggettiva della violazione.
artt. 7 ss. l. 241/1990
Il procedimento è stato avviato mediante comunicazione al proprietario, che ha esercitato le proprie facoltà partecipative; il contraddittorio procedimentale non esonera però l'Amministrazione dall'obbligo di valutare concretamente le deduzioni.
artt. 3-ter e 178 d.lgs. 152/2006
Richiamati in relazione ai principi ambientali di prevenzione, precauzione e chi inquina paga, che non consentono comunque di trasformare l'obbligo del proprietario in responsabilità oggettiva in assenza dei presupposti dell'art. 192, comma 3.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La prova testimoniale è ammessa nel processo amministrativo, ma costituisce un mezzo residuale e non necessario quando i fatti rilevanti risultano già documentati.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Ha comportato il dimezzamento al 50% del compenso professionale liquidato per la difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può imporre l'obbligo al proprietario dell'area sulla base della sola titolarità del bene: è necessario accertare e motivare l'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa.
- La colpa del proprietario può consistere anche nell'omessa adozione di cautele ordinarie di vigilanza, custodia o protezione dell'area, ma deve essere oggetto di uno specifico accertamento istruttorio e non può essere presunta dal semplice rinvenimento di rifiuti sul fondo.
- L'Amministrazione deve valutare puntualmente le osservazioni difensive e gli elementi relativi alla preesistenza dei rifiuti, alla loro percepibilità, alla condotta del precedente proprietario, alla durata della disponibilità dell'area e alla concreta possibilità del nuovo acquirente di esercitare poteri di vigilanza; la mancata considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- Una valutazione ARPAT che non identifichi l'autore materiale dell'abbandono e si limiti a escludere ragionevolmente l'intervento di terzi dopo la recinzione dell'area non costituisce, da sola, prova della colpa del proprietario e non può essere trasformata in una presunzione automatica di responsabilità.
- L'acquirente a titolo particolare di un fondo sul quale siano stati abbandonati rifiuti non subentra automaticamente nell'obbligo di ripristino gravante sull'autore dell'illecito; la sua responsabilità può sorgere solo in presenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla legge, da verificare in concreto.
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