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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01993/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo vizi di motivazione sia sulla sussistenza del reato sia sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che i motivi erano generici, meramente ripetitivi di quelli già formulati in appello e consistenti in un semplice dissenso rispetto alla decisione impugnata, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, relativa al delitto di evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso sulla particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non imputabile al ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e privi di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizi motivazionali deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito; un mero dissenso valutativo non integra un valido motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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