Direttiva 2009/32
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/32/CE rifonde e sostituisce la disciplina previgente sui solventi da estrazione impiegati nella preparazione di alimenti e ingredienti alimentari. Essa armonizza a livello UE i solventi autorizzati, le condizioni di impiego, i limiti massimi di residui e i criteri di purezza, per tutelare la salute umana e garantire la libera circolazione delle merci. Gli Stati membri conservano margini limitati di intervento, soprattutto in via cautelare e nel recepimento delle misure tecniche adottate dalla Commissione.
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, con elenco armonizzato, condizioni d’uso, limiti di residui e requisiti di purezza.
Ambito di applicazione
Si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti, compresi i prodotti alimentari importati nella Comunità. Non si applica ai solventi usati per produrre additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo che tali sostanze figurino negli elenchi dell’allegato I; resta comunque fermo l’obbligo degli Stati membri di evitare residui pericolosi di solventi nei prodotti alimentari. È esclusa l’applicazione ai solventi da estrazione e ai prodotti alimentari destinati all’esportazione fuori della Comunità, e la direttiva si applica fatti salvi regimi comunitari più specifici.
Direttiva 2009/32/CE sui solventi da estrazione impiegati nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti
La direttiva rifonde la precedente disciplina del 1988 sui solventi da estrazione usati nella preparazione di alimenti e ingredienti alimentari, al fine di eliminare le divergenze tra legislazioni nazionali che ostacolano la libera circolazione delle merci e possono alterare la concorrenza nel mercato interno. L’impostazione è chiaramente orientata alla tutela della salute umana, con armonizzazione di elenco dei solventi consentiti, condizioni d’impiego, limiti di residui e criteri di purezza.
Finalità e ratio della disciplina
Il testo sottolinea che l’impiego di solventi da estrazione, se conforme alle corrette prassi di fabbricazione, deve comportare l’eliminazione della totalità o della gran parte dei residui nei prodotti alimentari o nei loro ingredienti; eventuali residui o derivati devono essere solo involontari e tecnicamente inevitabili. Per questa ragione la direttiva distingue tra:
- solventi ammessi per tutti gli usi se impiegati secondo le corrette prassi di fabbricazione (allegato I, parte I);
- solventi per i quali sono fissate condizioni specifiche d’uso e limiti massimi di residui (allegato I, parte II);
- solventi per i quali sono stabiliti limiti di residui in relazione alla preparazione di aromatizzanti a base di aromi naturali (allegato I, parte III).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti, inclusi i prodotti importati nella Comunità. Non si applica ai solventi utilizzati per produrre additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo che tali sostanze compaiano negli elenchi dell’allegato I.
Restano fermi due punti:
- gli Stati membri devono comunque assicurare che l’uso di additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi non determini residui di solventi in proporzioni pericolose per la salute umana;
- la direttiva non si applica ai solventi da estrazione né agli alimenti destinati all’esportazione fuori della Comunità.
Inoltre, la disciplina si applica senza pregiudizio di normative comunitarie più specifiche eventualmente vigenti in materia alimentare.
Definizioni essenziali
L’articolo 1, paragrafo 2, definisce:
- "solvente": qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o un suo componente, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare;
- "solvente da estrazione": un solvente impiegato in un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime, prodotti alimentari, componenti o ingredienti, successivamente rimosso, ma tale da poter lasciare residui o derivati non intenzionali e tecnicamente inevitabili.
Queste definizioni sono centrali per delimitare l’oggetto della disciplina e per distinguere i solventi da estrazione dagli altri impieghi industriali di sostanze solventi.
Elenco dei solventi autorizzati e limiti di residui
L’articolo 2 pone il principio cardine dell’armonizzazione: gli Stati membri devono autorizzare solo le sostanze e materie elencate nell’allegato I, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, e non possono vietare o ostacolare l’immissione sul mercato di prodotti conformi per motivi connessi ai solventi da estrazione o ai loro residui.
L’allegato I contiene tre categorie operative.
Parte I: solventi per tutti gli usi secondo corrette prassi di fabbricazione
Sono indicati, tra gli altri:
- propano
- butano
- acetato di etile
- etanolo
- anidride carbonica
- acetone
- protossido d’azoto
Per questi solventi, l’uso è ammesso se rispettoso delle corrette prassi di fabbricazione; il testo precisa che ciò implica soltanto residui o derivati tecnicamente inevitabili e non pericolosi per la salute umana. Per l’acetone è vietato l’impiego nella raffinazione dell’olio di sansa di oliva.
Parte II: solventi con condizioni specifiche di impiego e limiti di residuo
Tra i principali casi disciplinati figurano:
- esano, con regole diverse per grassi e oli, burro di cacao, prodotti a base di proteine sgrassate, farine sgrassate e germi di cereali sgrassati, e con specifici limiti di residui che variano da 1 mg/kg a 30 mg/kg a seconda del prodotto;
- acetato di metile, per la decaffeinizzazione e la rimozione di sostanze irritanti o amare da caffè e tè, nonché per la produzione di zucchero da melasse;
- etilmetilchetone, per il frazionamento di grassi e oli e per la decaffeinizzazione di caffè e tè;
- diclorometano, per la decaffeinizzazione e la rimozione di sostanze irritanti o amare da caffè e tè;
- metanolo e propan-2-olo, ammessi per tutti gli impieghi entro il limite di 10 mg/kg.
L’allegato contiene anche prescrizioni tecniche e divieti specifici, come il divieto di impiego combinato di esano ed etilmetilchetone e la precisazione che il n-esano presente nell’etilmetilchetone non deve superare 50 mg/kg.
Parte III: solventi con condizioni d’utilizzazione precisate
Per la preparazione di aromatizzanti a base di aromi naturali, la direttiva fissa limiti massimi di residui per solventi quali:
- etere dietile
- esano
- cicloesano
- acetato di metile
- butan-1-olo
- butan-2-olo
- etilmetilchetone
- diclorometano
- propan-1-olo
- 1,1,1,2-tetrafluoroetano
I limiti variano, ad esempio, da 2 mg/kg per l’etere dietile a 0,02 mg/kg per diclorometano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano.
Requisiti di purezza e controlli analitici
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i solventi elencati nell’allegato I rispettino criteri generali e specifici di purezza. In particolare:
- non devono contenere quantità tossicologicamente pericolose di elementi o sostanze;
- salvo deroghe previste nei criteri specifici di purezza, non devono superare 1 mg/kg di arsenico o 1 mg/kg di piombo;
- devono soddisfare gli eventuali criteri specifici adottati dalla Commissione.
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di aggiornamento e controllo, tra cui:
- modifiche dell’allegato I per adeguamento al progresso tecnico e scientifico;
- metodi di analisi per verificare i criteri di purezza;
- procedure di campionamento e metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi nei prodotti alimentari o ingredienti;
- criteri specifici di purezza, con particolare riferimento ai limiti massimi di mercurio e cadmio.
Le misure sono qualificabili come atti di esecuzione o di portata generale che modificano elementi non essenziali della direttiva e sono quindi adottate con procedura di regolamentazione con controllo ai sensi della decisione 1999/468/CE. Per alcune ipotesi è prevista anche la procedura d’urgenza.
Misure cautelari degli Stati membri e coordinamento con la Commissione
L’articolo 5 introduce una clausola di salvaguardia. Se uno Stato membro, sulla base di nuove informazioni o di un riesame di dati già disponibili, ha motivi precisi per ritenere che l’uso di una sostanza dell’allegato I o la presenza di componenti di cui all’articolo 3 possa nuocere alla salute umana, può sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione delle disposizioni nel proprio territorio.
L’attivazione della misura richiede:
- informazione immediata agli altri Stati membri e alla Commissione;
- indicazione dei motivi della decisione.
La Commissione deve esaminare subito la questione, consultare il comitato competente e adottare gli opportuni provvedimenti, anche modificando la direttiva. Le modifiche necessarie per risolvere le difficoltà e garantire la tutela della salute umana sono adottate con procedura d’urgenza. Lo Stato membro può mantenere le misure di salvaguardia fino all’entrata in vigore delle modifiche nel proprio territorio.
Comitologia e ruolo del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali
L’articolo 6 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. Il testo rinvia alla decisione 1999/468/CE e stabilisce termini abbreviati per alcune fasi procedurali:
- due mesi;
- un mese;
- due mesi, secondo quanto precisato dall’articolo 6, paragrafo 3.
Questo assetto conferma che una parte significativa dell’aggiornamento tecnico della disciplina è rimessa alla Commissione, entro un quadro procedurale controllato dagli Stati membri.
Etichettatura, documenti commerciali e lingua comprensibile
L’articolo 7 impone requisiti informativi specifici per i solventi da estrazione destinati all’uso alimentare. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili e comprendere:
- denominazione commerciale conforme all’allegato I;
- menzione che indichi l’idoneità all’estrazione di prodotti alimentari o ingredienti;
- identificazione della partita;
- nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante, dell’imballatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
- quantitativo netto nominale espresso in unità di volume;
- eventuali condizioni particolari di conservazione o impiego.
Per alcune indicazioni, in particolare quelle relative a partita, operatore e quantità, è ammessa la collocazione nei documenti commerciali che accompagnano o precedono la spedizione.
La direttiva vieta agli Stati membri di introdurre requisiti più dettagliati sulle modalità di indicazione, ma richiede che la vendita sia vietata quando le indicazioni non sono in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, salvo che l’informazione sia garantita in altro modo. È consentito l’uso di più lingue.
Entrata in vigore, abrogazione e recepimento
L’articolo 9 abroga la direttiva 88/344/CEE, con gli atti modificativi elencati nell’allegato II, parte A, mantenendo salvi gli obblighi di recepimento già stabiliti nella parte B dello stesso allegato. L’allegato III contiene la tavola di concordanza tra la direttiva abrogata e la presente rifusione.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Quanto ai termini storici di recepimento richiamati nell’allegato II, parte B, il testo riporta, tra gli altri:
- direttiva 88/344/CEE: 13 giugno 1991;
- direttiva 92/115/CEE: 1º luglio 1993 per consentire la commercializzazione dei prodotti conformi e 1º gennaio 1994 per vietare quelli non conformi;
- direttiva 94/52/CE: 7 dicembre 1995;
- direttiva 97/60/CE: 27 ottobre 1998 per la commercializzazione dei prodotti conformi e 27 aprile 1999 per il divieto dei non conformi, con possibilità di vendita delle scorte già immesse sul mercato o etichettate prima di tale data.
Considerazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- la verifica di conformità dei solventi impiegati nelle filiere alimentari;
- il controllo dei limiti di residui e dei requisiti di purezza;
- la corretta etichettatura e documentazione commerciale dei solventi destinati all’uso alimentare;
- la gestione del rischio regolatorio in caso di misure cautelari nazionali o di aggiornamenti tecnici adottati dalla Commissione.
Trattandosi di una direttiva, gli obblighi sono di risultato: gli Stati membri devono garantire l’autorizzazione solo dei solventi consentiti, il rispetto dei limiti e la tutela della salute, potendo però scegliere forma e mezzi del recepimento, entro i margini consentiti dalla disciplina UE.
Disposizioni principali
Ambito, definizioni e rapporto con altre norme
L’articolo 1 definisce l’ambito materiale della direttiva e introduce le nozioni di "solvente" e "solvente da estrazione". La disciplina si applica ai solventi impiegati nella preparazione di alimenti o ingredienti alimentari, ma non ai solventi per additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo inserimento nell’allegato I. L’applicazione è inoltre fatta salva rispetto a disposizioni UE più specifiche.
Autorizzazione dei solventi e divieto di sostanze non elencate
L’articolo 2 obbliga gli Stati membri ad autorizzare solo i solventi e le materie elencati nell’allegato I, alle condizioni d’uso e nei limiti di residui ivi previsti. È vietato consentire solventi diversi da quelli elencati o ampliare condizioni e limiti oltre quanto stabilito. Sono comunque autorizzati acqua, con eventuale correzione di acidità/alcalinità, e altre sostanze alimentari aventi proprietà solventi. Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato di alimenti conformi per motivi inerenti ai solventi da estrazione o ai residui.
Criteri generali e specifici di purezza
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i solventi elencati nell’allegato I non contengano quantità tossicologicamente pericolose di elementi o sostanze. Salvo deroghe nei criteri specifici di purezza, non devono superare 1 mg/kg di arsenico e 1 mg/kg di piombo. Devono inoltre rispettare gli eventuali criteri specifici di purezza adottati dalla Commissione.
Poteri della Commissione e procedura comitologica
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I per il progresso tecnico-scientifico, adottare metodi di analisi e di campionamento e fissare criteri specifici di purezza, inclusi limiti per mercurio e cadmio. Le misure che modificano elementi non essenziali sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo ex decisione 1999/468/CE; per alcune misure sono previste procedure d’urgenza. L’articolo 6 disciplina il comitato competente, i termini abbreviati e il richiamo alle regole della decisione 1999/468/CE.
Misure di salvaguardia degli Stati membri
L’articolo 5 consente allo Stato membro che disponga di nuove informazioni o di un riesame di dati esistenti di sospendere o limitare temporaneamente nel proprio territorio l’uso di un solvente dell’allegato I, se ritiene che, pur conforme alla direttiva, esso possa nuocere alla salute umana. Lo Stato deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri e motivare la decisione. La Commissione esamina la questione e può adottare modifiche della direttiva; nelle more, lo Stato può mantenere le misure di salvaguardia.
Etichettatura e informazioni commerciali
L’articolo 7 impone che i solventi da estrazione destinati all’uso alimentare siano immessi sul mercato solo se l’imballaggio, il recipiente o l’etichettatura riportano denominazione commerciale, indicazione di idoneità all’estrazione di prodotti alimentari, identificazione della partita, nome e indirizzo del fabbricante/imballatore/venditore UE, quantitativo netto nominale e, se del caso, condizioni particolari di conservazione o impiego. Alcune indicazioni possono figurare sui documenti commerciali che accompagnano la spedizione. È vietato imporre requisiti più dettagliati e la vendita è vietata se le indicazioni non sono in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, salvo diversa garanzia informativa.
Applicazione a importazioni ed esclusione delle esportazioni
L’articolo 8 estende la direttiva ai solventi da estrazione usati nella preparazione di prodotti alimentari o ingredienti importati nella Comunità. Restano esclusi i solventi da estrazione e gli alimenti destinati all’esportazione fuori della Comunità.
Abrogazione della direttiva 88/344/CEE e continuità dei termini di recepimento
L’articolo 9 abroga la direttiva 88/344/CEE, come modificata, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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