Sentenza n. 4015/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa istanza di misure cautelari, della “pagella scolastica” e del provvedimento dell’Istituto, in data 10.6.2026, di non ammissione alla classe successiva (seconda Liceo scientifico);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pagella scolastica e provvedimento di non ammissione dello studente alla seconda classe del liceo scientifico
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deducendo violazione della disciplina sui BES e sui DSA, delle direttive e circolari ministeriali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sviamento. La censura principale riguardava la mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato, nonostante una relazione clinica multidisciplinare avesse attestato deficit della memoria di lavoro, fragilità linguistiche, difficoltà nella produzione scritta, nell'attenzione sostenuta e nelle funzioni esecutive, raccomandando misure compensative quali mappe concettuali, schemi e possibilità di recuperare le prove scritte mediante colloqui orali. I ricorrenti sostenevano inoltre che la scuola non avesse applicato strumenti adeguati e non avesse consentito allo studente di dimostrare il proprio effettivo livello di apprendimento con modalità coerenti con le fragilità accertate. In via cautelare chiedevano l'ammissione alla classe successiva nelle more del giudizio. L'istituto ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del verbale del Consiglio di classe e, nel merito, ha sostenuto che la documentazione fosse stata trasmessa soltanto il 26 aprile 2026, che attestasse un quadro di BES e non un DSA, che il PDP non fosse obbligatorio e che fossero comunque state adottate misure di sostegno e personalizzazione. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha estromesso il Ministero dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, rilevando che l'atto lesivo era stato adottato dall'istituto paritario. Ha quindi respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità relativa alla mancata impugnazione del verbale del Consiglio di classe. Il Collegio ha affermato che la non ammissione alla classe successiva deve fondarsi sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e non ha natura sanzionatoria, ma educativa e formativa. Anche in presenza di BES o DSA, le misure compensative servono a consentire allo studente di dimostrare il reale livello di apprendimento, senza derogare al requisito sostanziale del raggiungimento delle competenze necessarie per la promozione. Nel caso concreto lo studente aveva riportato plurime e gravi insufficienze durante l'intero anno scolastico. La relazione clinica era stata trasmessa soltanto il 26 aprile, in una fase avanzata dell'anno, rendendo oggettivamente difficoltosa la predisposizione e l'attuazione tempestiva di un PDP idoneo a incidere sul recupero delle carenze. Inoltre, dagli atti risultava che l'istituto aveva comunque adottato misure di sostegno e personalizzazione, comprese, nella fase finale, le mappe concettuali. La valutazione del Consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnico-didattica e non può essere sostituita dal giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato a manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, carenza assoluta di motivazione o macroscopici errori. Tali vizi non sono stati ravvisati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente al giudice, nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, di definire immediatamente il giudizio nel merito, previa comunicazione alle parti.
legge n. 170/2010, art. 7
obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative
Le misure individualizzate e compensative consentono agli studenti con DSA di dimostrare il reale livello di apprendimento, ma non eliminano il requisito del raggiungimento delle competenze necessarie per l'ammissione alla classe successiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari e dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La non ammissione alla classe successiva non ha natura sanzionatoria, ma educativa e formativa, poiché accerta il mancato raggiungimento delle competenze e delle abilità richieste e mira a consentire il recupero delle lacune mediante la ripetizione dell'anno scolastico.
- La predisposizione di misure didattiche individualizzate e compensative per studenti con BES o DSA è funzionale a consentire la dimostrazione del reale livello di apprendimento, ma non comporta una deroga ai criteri sostanziali di ammissione alla classe successiva né impone la promozione in assenza del raggiungimento degli obiettivi formativi.
- La trasmissione della documentazione clinica in una fase avanzata dell'anno scolastico può rendere oggettivamente difficoltosa la predisposizione e l'attuazione tempestiva di un Piano Didattico Personalizzato idoneo a incidere sul recupero di insufficienze già maturate.
- La valutazione del Consiglio di classe sull'ammissione o non ammissione è espressione di discrezionalità tecnico-didattica; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella scolastica, ma può annullare il provvedimento solo in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, carenza assoluta di motivazione o macroscopici errori.
- La mancata formalizzazione di un PDP non determina automaticamente l'illegittimità della non ammissione quando dagli atti risulti che la scuola abbia comunque adottato misure di sostegno e personalizzazione e che la decisione sia fondata su plurime insufficienze e sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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